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Non è concorso formale se il fatto integra più condotte tipiche realizzate senza soluzione di continuità – Cass. pen. 37632/2012

Cass. Pen. Sez. V, n. 37632, 28 settembre 2012 (ud.7 giugno 2012)
Presidente Zecca, Relatore Zaza

Nella decisione la suprema Corte – dopo aver ribadito che il reato di cui all’art. 453 cod. pen., nn. 3 e 4 (falsità in monete), è reato a “fattispecie plurima” articolandosi nelle condotte alternative tipiche dell’introduzione nel territorio dello stato, dell’acquisto, della detenzione o della messa in circolazione delle banconote contraffatte – ha sancito il principio secondo cui deve escludersi il concorso formale di reati qualora il fatto integri più condotte tipiche e queste vengano realizzate sul medesimo oggetto materiale senza apprezzabile soluzione di continuità.

La massima, sul concetto di norma “a più fattispecie”, si conforma al costante orientamento della suprema Corte già presente in materia di sostanze stupefacenti, con particolare riferimento all’art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. In particolare, v. Sez. VI, 11 dicembre 2009, n. 9477 in C.E.D. Cass., n. 246404; Sez. III, 26 novembre 2009, n. 8163 in C.E.D. Cass., n. 246211 nonché Sez. IV, 26 giugno 2008, n. 36523 in C.E.D. Cass., n. 242014, secondo cui va escluso il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative poste in essere contestualmente dal medesimo soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente, poiché in tal caso le condotte illecite minori perdono la loro individualità per essere assorbite nell’ipotesi più grave. Nello stesso senso, v. Sez. IV, 7 aprile 2005, n. 22588 in Riv. Pen., 2006, p. 9; Sez. VI, 10 aprile 2002, n. 25276, in Cass. Pen., 2003, p. 2790 nonché Sez. VI, 17 novembre 1999, n. 230, in Cass. Pen., 2000, p. 3137 secondo le quali l’assenza di continuità temporale tra le condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti impedisce l’assorbimento dell’una nell’altra, con la conseguenza che si avranno più violazioni della stessa disposizione e quindi distinti reati, ambedue previsti dalla norma a più fattispecie tra loro alternative.

In dottrina, sul rapporto tra concorso di reati e norme incriminatrici “a più fattispecie” nella manualistica si rinvia a Mantovani, Diritto Penale, Parte Generale, Cedam, 1979, p. 409; Marinucci, Manuale di diritto penale, Parte Generale, Giuffrè, 2012, p. 465

Redazione Giurisprudenza Penale

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