ARTICOLIDelitti contro l’ordine pubblicoDIRITTO PENALEParte speciale

Concorso esterno in associazione mafiosa: vi risponde l’imprenditore “colluso” con la cosca che si aggiudica gli appalti – Cass. Pen. 30346/2013

Cass. Pen., Sez. VI, 15 luglio 2013 (ud. 18 aprile 2013), n. 30346
Presidente De Roberto, Relatore De Amicis

Depositata il 15 luglio la sentenza numero 30346 della sesta sezione penale della Suprema Corte in tema di concorso esterno in associazione mafiosa.
La pronuncia in questione trae origine da vicende relative a gare di appalto nelle quali l’imputato, nella sua veste di imprenditore, avrebbe operato all’interno di un rapporto di consapevole e volontaria collaborazione con l’organizzazione mafiosa denominata “cosa nostra”, attraverso un’attività di illecita interferenza nell’aggiudicazione degli appalti pubblici, con reciproco vantaggio costituito, per l’imputato, dal conseguimento di commesse, e per il consorzio criminoso dal rafforzamento della propria capacità di influenza nello specifico settore imprenditoriale, con possibilità di indirizzarne le risorse al proprio interno, e dunque di accrescere, in definitiva, le proprie risorse economiche.
Condannato in primo grado e in appello ad anni tre di reclusione per il delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione lamentando – tra gli altri motivi – anche la violazione dell’art. 416 bis c.p., commi 4 e 6, risultando, a suo avviso, indimostrati i presupposti per l’applicazione dell’aggravante relativa alla disponibilità di armi in capo al sodalizio criminale, e, per altro verso, omessa la motivazione riguardo all’aggravante di cui al sesto comma della disposizione sopra citata, ritenuta sussistente soltanto sulla base di un’imputazione puramente oggettiva, in violazione del disposto di cui all’art. 59 c.p., come novellato dalla L. n. 19 del 1990.
Ricordiamo, per dovere di completezza, che l’art. 416 bis c.p. al quarto comma, prevede che “se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma”.
La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili i ricorsi.
In particolare, i giudici si sono soffermati, in primo luogo, sulla condotta posta in essere dall’imputato osservando come il giudice di merito abbia correttamente qualificato la condotta posta in essere dall’imputato sussumendola nella categoria delle attività di collusione per l’imprenditore “entrato in un rapporto sinallagmatico di cointeressenza con la cosca mafiosa, tale da produrre vantaggi (ingiusti in quanto garantiti dall’apparato strumentale mafioso) per entrambi i contraenti e tale da consentire, in particolare, al primo di imporsi sul territorio in posizione dominante grazie all’ausilio del sodalizio, il cui apparato intimidatorio si è reso disponibile a sostenerne l’espansione degli affari, in cambio della sua disponibilità a fornire risorse, servizi o comunque utilità al sodalizio medesimo”.
In secondo luogo, per ciò che concerne l’aggravante di cui al comma 4, anche qui la Corte di merito ha correttamente applicato il pacifico insegnamento giurisprudenziale da tempo elaborato, secondo cui hanno natura oggettiva le circostanze aggravanti del reato di associazione di tipo mafioso, consistenti nell’avere l’associazione la disponibilità di armi e nella destinazione del prezzo, prodotto o profitto dei delitti al finanziamento delle attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo, sicchè dette circostanze devono essere propriamente riferite all’attività dell’associazione e non alla condotta del singolo partecipe. Le menzionate aggravanti vanno dunque applicate anche al concorrente esterno consapevole dei fatti oggetto delle medesime o che per colpa le ignori (da ultimo, Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, dep. 04/11/2009, Rv. 244904; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 23/02/2004, Rv. 229769; Sez. 6, n. 6547 del 10/10/2011, dep. 17/02/2012, Rv. 252114, Sez. 5, n. 12251 del 25/01/2012, dep. 02/04/2012, Rv. 252172).

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Redazione Giurisprudenza Penale

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