ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEMisure cautelari

Concorso esterno in associazione mafiosa: la pericolosità cessa se non è più possibile aiutare il gruppo criminale

Nicola Cosentino sentenza Cassazione
Foto Repubblica.it

Cassazione Penale, Sez. VI, 24 luglio 2013 (ud. 27 giugno 2013), n. 32412
Presidente De Roberto, Relatore Fidelbo

Depositata il 24 luglio 2013 la pronuncia numero 32412 della sesta sezione penale della Suprema Corte in tema di misure cautelari per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (la vicenda è quella riguardante il rigetto da parte della Corte di Cassazione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti dell’ex coordinatore Pdl Nicola Cosentino).

In particolare, la Corte ha affermato che, con riguardo alla posizione del concorrente esterno nel reato di associazione di tipo mafioso, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari è superata se risulti esclusa, secondo una valutazione prognostica, la possibilità del ripetersi della situazione che ha dato luogo al contributo dell’“extraneus” alla vita della consorteria.
Nello specifico, i giudici si pronunciano sulle differenze tra partecipe alla associazione e concorrente esterno.
Mentre nei confronti di un soggetto indagato per un reato associativo la presunzione di pericolosità può essere superata soltanto quando risulti dimostrato che l’associato ha stabilmente rescisso i legami con l’organizzazione criminosa, diversa – osservano i giudici – è la valutazione che deve essere compiuta con riferimento alla posizione del concorrente esterno: in tal caso, gli elementi che si richiedono per superare la presunzione non possono coincidere con quelli del partecipe.
In quest’ultimo caso, infatti, vi è un affectio societatis da rescindere, che non caratterizza il rapporto che lega il concorrente esterno all’associazione, per il quale la dissociazione può essere considerata un elemento in grado di superare la presunzione.
Quale che sia il legame che lega il concorrente esterno al sodalizio – relazione occasionale o contributi sistematici – deve comunque riconoscersi che l’indagato, in tal caso, è estraneo alla associazione, per cui diversi devono essere gli elementi idonei a superare la presunzione di pericolosità.
In particolare, si tratterà di elementi diretti a sostenere l’impossibilità che il concorrente esterno possa ancora fornire un contributo alla cosca, ovvero volti ad evidenziare il venir meno degli interessi comuni con la associazione o, ancora, la perdita degli strumenti che assicuravano al concorrente di poter contribuire alla sopravvivenza del gruppo criminale (tra i precedenti conformi v. Sez. VI, 8 luglio 2011, n. 27685).
In sostanza, ciò che conta al fine di superare la presunzione di pericolosità per il concorrente esterno, è la ripetibilità o meno di quella situazione che aveva dato luogo al contributo.

Applicando questo principio, nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza che aveva ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di revoca di misura custodiale nei confronti di un esponente politico (Nicola Cosentino) cessato da tutte le cariche pubbliche sulla base di una valutazione astratta in ordine alla perdurante esistenza del potere politico dell’indagato, omettendo qualsiasi riferimento a fatti recenti da cui inferire la prosecuzione dei rapporti tra questi ed il sodalizio.
Per gli «ermellini» risulta carente nella decisione del Riesame «la verifica concreta e attuale sulle reali capacità di Cosentino, anche a seguito della dimissione delle sue cariche, di reiterare i reati che gli sono stati contestati»; manca ancora «un accenno a fatti e circostanze che dimostrino una tale capacità, ovvero un interesse del clan di riferimento a rivolgersi ancora all’indagato, anche dopo quello che può definirsi un suo tracollo politico; e infine manca il riferimento ad episodi da cui desumere che anche successivamente ai fatti contestati, piuttosto risalenti nel tempo, Cosentino abbia continuato a mantenere relazioni con l’organizzazione criminosa».

In altri termini, un politico accusato di rapporti con organizzazioni di tipo mafioso non ha più la possibilità di reiterare la condotta illecita nel momento in cui cessa dal proprio incarico, non essendo più in grado di poter “aiutare” la associazione criminale.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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