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In tema di reati culturalmente orientati – Cass. Pen. 37368/2012

Cassazione Penale, Sez. V, 28 settembre 2012 (ud. 15 giugno 2012), n. 37368
Presidente Teresi, Relatore Guardiano

Riproponiamo una delle ultime pronunce della Corte di Cassazione in tema dei cd. reati culturalmente orientati: ci si riferisce, cioè, a quelle ipotesi in cui un cittadino straniero compia nel territorio italiano una attività astrattamente configurabile come reato nel nostro ordinamento, nell’esercizio di una facoltà riconosciutagli dalla cultura dello stato di appartenenza. Condotte, in altri termini, che integrano un reato per il nostro ordinamento nonostante siano facoltizzate, se non addirittura imposte, dalla cultura o dalle leggi del paese di provenienza.
Come è noto è un tema, questo, da tempo affrontato dalla dottrina e dalla giurisprudenza che parlano, a riguardo, di reati culturali o reati culturalmente orientati. Il problema, volendo sintetizzare, ruota intorno alla configurabilità o meno nel nostro ordinamento della causa di giustificazione atipica della cd. esimente culturale.

La sentenza che si segnala è una delle ultime pronunce con cui la giurisprudenza di legittimità ha affrontato il problema, con riferimento specifico all’utilizzo di minori nell’accattonaggio.
In particolare, la Corte – chiamata a giudicare la condotta dell’imputato condannato per aver ridotto in schiavitù una minore costringendola a chiedere l’elemosina – ha respinto le obiezioni difensive secondo cui “in considerazione delle millenarie tradizioni culturali dei popoli di etnia rom – cui appartengono i protagonisti di questa triste vicenda – per le quali l’accattonaggio assume il valore di un vero e proprio sistema di vita, la condotta del ricorrente andrebbe ricondotta al paradigma normativo di cui all’art. 572, c.p. (maltrattamenti) e non la reato di riduzione in schiavitù“.
Hanno pertanto affermato i giudici come, in relazione a questo delicato tema, la giurisprudenza di legittimità da tempo abbia escluso ogni rilevanza scriminante alle tradizioni culturali favorevoli all’accattonaggio: è stato così affermato che commette il reato di riduzione in schiavitù colui che mantiene lo stato di soggezione continuativa del soggetto ridotto in schiavitù o in condizione analoga, senza che la sua mozione culturale o di costume escluda l’elemento psicologico del reato (cfr. Cass., sez. 5, 15.4.2010, n. 18072, S. e altro, rv. 247149); e, sotto un diverso profilo, che in tema di riduzione e mantenimento in servitù posta in essere dai genitori nei confronti dei figli e di altri bambini in rapporto di parentela, ridotti in stato di soggezione continuativa e costretti all’accattonaggio, non è invocabile da parte degli autori delle condotte la causa di giustificazione dell’esercizio del diritto, per richiamo alle consuetudini delle popolazioni zingare di usare i bambini nell’accattonaggio.
In ordine alla prospettata possibilità di qualificare la condotta del ricorrente ai sensi dell’art. 572 c.p., le osservazioni difensive non possono essere condivise.

In conclusione, questa la massima ricavabile: in tema di riduzione e mantenimento in servitù (art. 600 c.p.), non è invocabile dagli autori della condotta – sostanziatasi nell’aver costretto minori all’accattonaggio – la causa di giustificazione dell’esercizio del diritto, per richiamo alle consuetudini delle popolazioni zingare di usare i bambini nell’accattonaggio, atteso che la consuetudine può avere efficacia scriminante solo in quanto sia stata richiamata da una legge, secondo il principio di gerarchia delle fonti di cui all’art. 8 delle disposizioni preliminari al codice civile.
Ne deriva che il richiamo alla propria mozione culturale o di costume non esclude l’elemento psicologico del reato.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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