ARTICOLIDelitti contro la personaDIRITTO PENALEParte speciale

In tema di diffamazione a mezzo stampa e critica politica – Cass. Pen. 51439/2013

Cassazione Penale, Sez. II, 19 dicembre 2013 (ud. 10 dicembre 2013), n. 51439
Presidente Esposito, Relatore Gallo

Depositata lo scorso 19 dicembre la pronuncia numero 51439 della seconda sezione penale della Corte di Cassazione.

In punto di diritto – osserva la Corte – non v’è dubbio che in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell’applicazione dell’esimente di cui all’art. 51 c.p., la critica politica, nell’ambito della polemica fra contrapposti schieramenti può anche tradursi in valutazioni e commenti tipicamente “di parte”, cioè non obiettivi. Tuttavia – si specifica – la critica deve pur sempre fondarsi sull’attribuzione di fatti veri, posto che nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7419 del 03/12/2009 Ud. (dep.24/02/2010) Rv. 246096).

La vicenda che ha dato luogo alla pronuncia in questione riguarda la fuoriuscita (avvenuta nel marzo del 2011) di Nicola Tranfaglia dal partito “Italia Dei Valori”: quest’ultimo – si legge in sentenza – in seguito a dei dissidi con Antonio Di Pietro, aveva pubblicato un articolo dal titolo “Perchè lascio l’IDV” sulla sua pagina Facebook e aveva rilasciato delle interviste riprese dalle agenzie di stampa e dai principali quotidiani in cui scagliava delle accuse contro il leader dell’IDV e la sua gestione del partito (“partito personale guidato con mano di ferro da Antonio Di Pietro“).

Con la sentenza numero 51439 del 2013 la Cassazione, nel respingere il ricorso della parte civile, ha affermato come Tranfaglia abbia semplicemente fornito una sua interpretazione polemica della gestione del partito, sostanzialmente definendo l’IDV “un partito personale guidato con mano di ferro da D.P.” e che tali espressioni costituiscono “libero ed incensurabile esercizio del diritto di critica politica garantito dall’art. 21 della Costituzione“.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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