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Ancora una pronuncia sulla attenuante del fatto di lieve entità e le attività di spaccio non occasionali

Cassazione Penale, Sez. VI, 14 gennaio 2014 (ud. 19 novembre 2013), n. 1251
Presidente Garribba, Relatore Ippolito

Depositata il 14 gennaio 2014 una nuova pronuncia in tema di stupefacenti relativa al rapporto tra la attenuante della lieve entità e l’attività di spaccio non occasionale.

Ricordiamo ai lettori che solo qualche settimana fa (pronuncia numero 47523 del 29 novembre 2013) la stessa sezione era già intervenuta sullo stesso argomento sostenendo la piena compatibilità tra i due istituti. In quell’occasione i giudici avevano avuto modo di osservare come l’art. 74, comma 6, del T.U. degli Stupefacenti faccia esplicito riferimento all’ipotesi di associazione costituita al fine di commettere i fatti descritti dal comma 5 dell’art. 73 del predetto T.U., ovvero un’associazione programmatica finalizzata alla commissione di fatti di lieve entità.

A distanza di poche settimane la suprema Corte torna a ribadire il concetto: l’attenuante del fatto di lieve entità – affermano i giudici – è ben compatibile con l’attività di spaccio non occasionale, posto che lo stesso legislatore ipotizza, allo stesso D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, un’associazione “costituita per commettere i fatti descritti dal comma quinto dell’art. 73“, ossia una associazione programmaticamente finalizzata (ciò che confligge con l’occasionalità) alla commissione di fatti di lieve entità.

Redazione Giurisprudenza Penale

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