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Sulla circostanza attenuante del pagamento del debito tributario nel rito abbreviato – Cass. Pen. 5457/2014

Cassazione Penale, Sez. III, 4 febbraio 2014 (ud. 28 novembre 2013), n. 5457
Presidente Teresi, Relatore Andreazza

Depositata il 4 febbraio 2014 la sentenza numero 5457 della terza sezione a proposito dell’ambito di operatività della circostanza attenuante di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000 laddove il procedimento penale si svolga nelle forme del giudizio abbreviato.

Nel rito abbreviato – ha affermato la Corte – ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, il pagamento del debito tributario deve aver luogo prima dell’inizio della discussione.

Ricordiamo che ai sensi del citato art. 13 c.1 d. lgs. 74 del 2000 (rubricato Circostanza attenuante. Pagamento del debito tributario) le pene previste per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino ad un terzo e non si applicano le pene accessorie indicate nell’articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie.

La Suprema Corte ha, pertanto, ritenuto non corretta l’interpretazione che, il Tribunale prima e la Corte di Appello dopo, avevano fornito in ordine alla individuazione del termine ultimo laddove il procedimento si svolga nelle forme del rito abbreviato ritenendo di collegare alla dichiarazione del giudice di ammissione del rito speciale il momento entro cui il pagamento doveva essere fatto.

Al contrario, secondo la Corte di Cassazione il termine ultimo deve essere individuato nell’inizio della discussione.

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[pdf]http://www.cortedicassazione.it/Documenti/5457_02_14.pdf[/pdf]

Redazione Giurisprudenza Penale

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