ARTICOLIDIRITTO PENALELegilsazione speciale

Omesso versamento dei contributi: sulla causa di non punibilità di cui all’art. 2 c.1-bis D.L. 463/1983

Cassazione Penale, Sez. III, 11 febbraio 2014 (ud. 3 dicembre 2013), n. 6378
Presidente Fiale, Relatore Marini

Depositata l’11 febbraio 2014 la sentenza numero 6378 della terza sezione penale in tema di omesso versamento delle trattenute previdenziali ed assistenziali a proposito dell’ambito di operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 2 c. 1-bis del D. L. 463/1983 secondo cui «Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione».

In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che può ritenersi tempestivo, ai fini del verificarsi della causa di non punibilità, il versamento delle ritenute previdenziali effettuato dall’imputato nel corso del giudizio, allorché risulti che lo stesso non ha ricevuto dall’ente previdenziale la contestazione o la notifica dell’accertamento delle violazioni o non sia stato raggiunto nel corso del procedimento penale da un atto contenente gli elementi essenziali dell’avviso di accertamento.

Punto centrale della pronuncia sono la rilevanza giuridica e la finalità da riconoscere alla contestazione amministrativa che deve precedere l’esercizio dell’azione penale, dovendosi richiamare il principio secondo cui la L. n. 638 del 1983 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463) ha modificato i termini e le modalità di operatività della causa di non punibilità introducendo, prima dell’invio della notitia criminis, un meccanismo, costituito dalla contestazione o notifica dell’accertamento della violazione, finalizzato ad agevolare la definizione del contenzioso in sede amministrativa.

Posto che rimane fermo il diritto del datore di lavoro ad essere messo in concreto in condizione di esercitare la possibilità di sanare il debito, la Corte richiama quanto affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 1855/2012) secondo cui a tale diritto corrispondono specifici obblighi per l’ente previdenziale e per l’autorità giudiziaria: in sintesi, esiste un obbligo da parte dell’ente previdenziale di rendere noto, nelle forme previste dalla norma, al datore di lavoro l’accertamento delle violazioni, nonchè le modalità e termini per eliminare il contenzioso in sede penale.

Redazione Giurisprudenza Penale

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