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Caso Ocalan: la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo

6b934cab-4836-46ba-8615-d738e3b40842Corte Europea dei diritti dell’uomo, 18 marzo 2014
Öcalan contro Turchia, Ric. nn. 24069/03, 197/04, 6201/06 e 10464/07

Depositata il 18 marzo 2014 la sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo relativa ai ricorsi nn. 24069/03, 197/04, 6201/06 e 10464/07 del 2007 nella causa Öcalan contro Turchia per violazione dell’art. 3 (Proibizione della tortura), dell’art. 7 (Nulla poena sine lege) e dell’art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU.

I giudici della Corte Europea dei diritti dell’uomo hanno stabilito che la sentenza inflitta a Öcalan ha violato l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (che sancisce che nessuno può essere sottoposto a tortura o trattamenti degradanti) dal momento che la legge turca «non prevede, dopo un certo periodo di detenzione, alcun meccanismo di riesame della pena all’ergastolo comminata per reati come quelli commessi da Ocalan, allo scopo di valutare se continuano a sussistere motivi legittimi per tenere la persona in carcere».

Le condizioni di detenzione di Ocalan e la sua sottoposizione alla pena dell’ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale hanno rappresentato, dunque, una violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

I giudici di Strasburgo concludono la sentenza citando Dante Alighieri: «les prisons ne devraient pas être comme les portes de l’enfer, où se réaliseraient les mots de Dante : lasciate ogni speranza, voi ch’entrate («vous qui entrez ici, laissez toute espérance»).

Redazione Giurisprudenza Penale

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