ARTICOLICONTRIBUTIDelitti contro il patrimonioDIRITTO PENALEParte speciale

Sul momento consumativo della appropriazione indebita – Cass. Pen. 17901/2014

Cassazione Penale, Sez. II, 29 aprile 2014 (ud. 10 aprile 2014), n. 17901
Presidente Fiandanese, Relatore Rago, P.G. Fodaroni 

Massima

Il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa e, cioè, nel momento in cui l’agente compia un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria. 

Il commento

Con la pronuncia in esame la suprema Corte ha ribadito il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla individuazione del momento consumativo del reato di appropriazione indebita fornendo soluzione, in particolare, al quesito consistente nello stabilire se, ai fini della consumazione del delitto in esame, possa attribuirsi rilevanza alla conoscenza che la parte offesa abbia dell’interversione del possesso effettuato dall’agente.

In ordine al momento consumativo del reato di appropriazione indebita è possibile individuare due tesi all’interno della giurisprudenza di legittimità:

  • Un primo orientamento – minoritario e risalente – reputa che l’evento del reato si realizzi nel luogo e nel tempo in cui la manifestazione della volontà dell’agente di fare proprio il bene posseduto giunge a conoscenza della persona offesa, e non nel tempo e nel luogo in cui si compie l’azione (in questo senso v. Cass. pen. Sez. II, 01-12-2004, n. 48438 in Riv. Pen. 2006,  1, 91 secondo cui «in tema di appropriazione indebita l’evento del reato si realizza nel luogo e nel tempo in cui la manifestazione della volontà dell’agente di fare proprio il bene posseduto giunge a conoscenza della persona offesa, e non nel tempo e nel luogo in cui si compie l’azione»).
  • Un secondo orientamento – decisamente prevalente in dottrina ed in giurisprudenza – secondo cui il reato di appropriazione indebita sarebbe un reato a consumazione immediata che si verifica nel momento (e nel luogo) in cui l’agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del proprietario. Tra le pronunce di legittimità in tal senso si rinvia a Cass. Pen. Sez. II, 08-02-2013, n. 22127 secondo cui «il delitto di appropriazione indebita si consuma dal momento in cui il possessore ha compiuto un atto di dominio sulla “res”, così manifestando l’intenzione di tenerla come propria» nonchè Cass. Pen. Sez. II, 17-05-2013, n. 29451 secondo cui «il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa e, cioè nel momento in cui l’agente compia un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria».

I giudici della seconda sezione hanno aderito a quest’ultima tesi traendone la conseguenza che, ai fini dell’individuazione del momento consumativo, risulterà del tutto irrilevante la conoscenza che ne abbia la parte offesa. Tale elemento, semmai, verrà in rilievo ai fini del diverso problema della decorrenza del termine per proporre la querela ai sensi dell’art. 124 c.p. che richiama espressamente il «giorno della notizia del fatto che costituisce il reato».

Questo, in conclusione, il principio di diritto affermato dalla Corte:

«Il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa e, cioè nel momento in cui l’agente compia un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria. Di conseguenza, ai fini della consumazione del reato e della decorrenza del termine previsto per la prescrizione, è irrilevante il momento in cui la persona offesa venga a conoscenza della manifestazione di volontà dell’agente di appropriarsi della cosa, elemento questo che, invece, rileva al diverso fine della decorrenza del termine per la proposizione della querela».