ARTICOLIDIRITTO PENALELegilsazione speciale

Omesso versamento iva ex art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000: è punibile a titolo di dolo generico

Cassazione Penale, Sez. III, 12 maggio 2014 (ud. 6 marzo 2014), n. 19426
Presidente Fiale, Relatore Pezzella, P.G. Delehaye (concl. conf.)

Depositata il 12 maggio 2014 la pronuncia numero 19426 della terza sezione penale a proposito dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 (Omesso versamento di IVA).

Nel ritenere infondato il ricorso, i giudici richiamano, in particolare, la pronuncia delle Sezioni Unite  (Sez. Unite, n. 37424 del 28.3.2013, Romano, rv. 255758) che aveva già avuto modo di precisare come il reato in esame sia punibile a titolo di dolo generico

Mentre, invero, molte delle condotte penalmente sanzionate dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, richiedono che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte, questa specifica direzione della volontà illecita non emerge in alcun modo dal testo del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter: per la commissione del reato, basta, dunque, la coscienza e volontà di non versare all’Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato. La prova del dolo è insita, in genere, nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia di Euro cinquantamila, entro il termine lungo previsto.

La Corte coglie l’occasione per ribadire quanto già affermato recentemente dalla stessa sezione in ordine alla natura giuridica delle soglie di punibilità di cui al d.lgs. n. 74/2000 specificando che la coscienza e volontà deve investire anche la soglia di Euro cinquantamila, che è un elemento costitutivo del fatto – e non quindi condizione obiettiva di punibilità – contribuendo a definirne il disvalore (sul punto v. Cassazione Penale, Sez. III, 18 ottobre 2013, n. 42868 secondo cui le soglie di punibilità previste per i reati tributari dal D.Lgs. n. 74/2000 hanno natura di elementi costitutivi del reato e non di condizioni obiettive di punibilità. Da ciò deriva che tali soglie devono essere ”investite” dal dolo, per cui se l’imputato non e’ consapevole di averle superate, non può essere condannato).

Sul punto si rinvia anche alla recente Cassazione Penale, Sez. III, 14 marzo 2014 (ud. 22 gennaio 2014), n. 12248 (Relatore Scarcella) che ha fatto il punto della situazione sulla fattispecie in esame elaborando diversi principi di diritto.

 

Redazione Giurisprudenza Penale

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