ARTICOLICONTRIBUTIDelitti contro la fede pubblicaDIRITTO PENALEParte speciale

Il falso impossibile: tra esigenze di tutela del bene giuridico e principio di offensività

Cassazione Penale, Sez. V, 18 dicembre 2013 (ud. 6 novembre 2013), n. 51166
Presidente Ferrua, Relatore Demarchi Albengo, P.G. Izzo

L’Autrice commenta la sentenza n. 51166/2013 (clicca qui per scaricare le motivazioni) con la quale la suprema Corte ha offerto notevoli spunti di riflessione in tema di falso documentale sostendo che “la falsa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, seppur priva di una delle molteplici sottoscrizioni degli apparenti dichiaranti, è idonea a ledere il bene giuridico della fede pubblica ed è dunque sanzionabile.”

Dirimente il principio di offensività, cui il legislatore dovrebbe sempre attenersi sin dal momento della formazione delle fattispecie di reato. Tale principio – della cui cogenza in termini di offensività astratta e concreta si discuterà – unitamente alle tematiche relative all’individuazione del bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici in tema di falso e alla configurabilità, nei reati di falso, dell’elemento soggettivo del dolo anche nella forma eventuale, renderà maggiormente comprensibile la distinzione e la rilevanza delle ipotesi di falso grossolano, inutile ed innocuo, alla stregua delle quali andrà qualificata e valutata la condotta posta in essere dall’imputato. Infatti, qualora la stessa dovesse ritenersi integrante un’ipotesi di falso grossolano o inutile o innocuo non potrebbe darsi luogo ad alcuna punibilità della condotta contestata, attesa la rilevanza del principio di offensività che impone al legislatore, prima, e all’autorità giudiziaria, poi, di punire solo quelle condotte che rappresentino un nocumento effettivo o potenziale del bene giuridico tutelato.

Ma quale debba essere il giudizio che il Giudice deve effettuare ai fini dell’individuazione del discrimen tra falso punibile e falso non punibile è questione alquanto discussa.

La Suprema Corte, nella sentenza in commento, ha ritenuto che «mentre la mancanza totale delle sottoscrizioni avrebbe reso l’atto innocuo, in quanto evidentemente privo dei requisiti minimi essenziali per la sua validità, la semplice mancanza di una tra le molte sottoscrizioni poteva sfuggire – come pare sia avvenuto nel caso di specie – all’ufficio ricevente, rendendo l’atto potenzialmente lesivo dell’interesse protetto o quanto meno idoneo a porre in pericolo tale interesse. Ciò è tanto più vero nel caso di specie, in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non fu respinta o ritenuta irregolare dall’ufficio al quale fu presentata, ma venne ricevuta e protocollata e solo a seguito di denuncia della persona offesa venne scoperta la falsità del documento».

Le motivazioni della Suprema corte sembrano suggerire un giudizio di offensività da condursi ex post e in concreto; infatti, la condotta di reato non è stata ricondotta ad alcuna delle categorie di falso non punibile, atteso che la stessa non solo è stata considerata potenzialmente idonea a ledere il bene giuridico protetto ma, ad un giudizio ex post ed in concreto, essa si è rivelata effettivamente lesiva del medesimo.

Tuttavia, come suggerito criticamente da parte della dottrina, l’idoneità offensiva della condotta di falso andrebbe valutata, ai fini di un’eventuale identificazione di un reato impossibile, con riguardo alle circostanze del caso concreto ma con criterio ex ante, tale per cui ogniqualvolta l’inidoneità dell’azione è determinata da fattori estrinseci non può parlarsi di reato impossibile in quanto l’azione valutata ex ante è in sé idonea a ledere l’interesse tutelato dalla norma incriminatrice violata. Operare un giudizio in concreto, ex post o ex ante, non è di poco conto. Si metterà in evidenza, infatti, come la condotta posta in essere dall’imputato, se valutata ex ante e in concreto, è dubbio che possa integrare un’ipotesi di falso punibile. La mancanza di una delle firme degli apparenti dichiaranti, che per ammissione stessa della Suprema corte è elemento necessario dell’atto, potrebbe rientrare in quelle ipotesi di falso grossolano consistenti in una falsificazione evidente, ictu oculi, inidonea ad ingannare alcuno.