ARTICOLIdelitti contro la pubblica amministrazioneDIRITTO PENALEParte speciale

Tra millantato credito (art. 346 c.p.) e traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) dopo la legge 190/2012

Cassazione Penale, Sez. VI, 11 dicembre 2014 (ud. 28 novembre 2014), n. 51688
Presidente Agro’, Relatore Garribba, P.G. D’Ambrosio, Ric. Milanese

Si segnala la pronuncia numero 51688, depositata nel dicembre 2014, con la quale la sesta sezione penale della Cassazione ha preso posizione in ordine al rapporto tra millantato credito (art. 346 c.p.) e traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) a seguito dell’entrata in vigore della legge 190/2012.

Il “millantare credito” – si legge nelle motivazioni – veniva inizialmente interpretato come vanteria di un’influenza inesistente, idonea a ingannare il c.d. compratore di fumo, il quale, credendo alle parole del millantatore, da il denaro destinato a compensare la presunta mediazione; successivamente, considerato che il reato di cui all’art. 346 c.p., è stato concepito per tutelare il prestigio della pubblica amministrazione piuttosto che il patrimonio del solvens, si è focalizzata l’attenzione sulla condotta dell’agente, che si fa dare il denaro rappresentando i pubblici impiegati come persone venali, inclini ai favoritismi, cosicchè si è consolidato l’indirizzo ermeneutico secondo cui, per integrare la millanteria, non è necessaria una condotta ingannatoria o raggirante, perchè ciò che rileva è la vanteria dell’influenza sul pubblico ufficiale, che, da sola, a prescindere dai rapporti effettivamente intrattenuti, offende l’immagine della pubblica amministrazione (v. ex plurimis, Cass., Sez. 6, 4.3.2003 n. 16255, Pirosu, rv 224872; idem, 17.3.2010 n. 13479, D’Alessio, rv 246734).

A questo punto si deve tener conto dell’entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, che, senza toccare l’art. 346 c.p., ha aggiunto la nuova fattispecie di reato denominata “traffico di influenze illecite“, che fissa come presupposto della ricezione del denaro chiesto come prezzo della mediazione propria o come retribuzione per il pubblico ufficiale “lo sfruttamento delle relazioni esistenti” con quest’ultimo. Ai sensi dell’art. 346 bis c.p., autore del reato non è più chi millanta influenze non importa se vere o false, ma unicamente chi sfrutta influenze effettivamente esistenti (il che giustifica il diverso trattamento riservato a chi sborsa denaro ripromettendosi di trarne vantaggio: non punibile nel primo caso, che ha per protagonista un millantatore puro sedicente faccendiere, concorrente nel reato nel secondo caso, che vede all’opera un faccendiere vero realmente in contatto con il pubblico ufficiale).

Ne deriva che i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della L. n. 190 del 2012, nei quali il soggetto attivo ha ottenuto la promessa o dazione del denaro vantando un’influenza sul pubblico ufficiale effettivamente esistente, che pacificamente ricadevano sotto la previsione dell’art. 346 c.p., devono ora essere ricondotti nella nuova fattispecie descritta dall’art. 346 bis c.p., che, comminando una pena inferiore, ha realizzato un caso di successione di leggi penali regolato dall’art. 2 c.p., comma 4, con applicazione della norma più favorevole al reo.

Si tratta – scrivono i giudici – di un risultato paradossale determinato da una riforma presentata all’insegna del rafforzamento della repressione dei reati contro la pubblica amministrazione che ha prodotto, almeno in questo caso, l’esito contrario. Invero, mentre l’art. 346 c.p., comma 1, stabilisce la pena della reclusione da uno a cinque anni, l’art. 346 bis c.p., commina la reclusione da uno a tre anni, ossia una pena il cui massimo edittale, nel caso di affermazione della responsabilità penale, comporta l’irrogazione di una sanzione meno severa e, quanto agli effetti sulla disciplina cautelare, preclude l’applicazione di qualsivoglia misura coercitiva.

Questo, dunque, il principio di diritto affermato dalla Corte con la pronuncia in annotazione.

Le condotte di colui che, vantando un’influenza effettiva verso il pubblico ufficiale, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione o col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, condotte finora qualificate come reato di millantato credito ai sensi dell’art. 346 c.p., commi 1 e 2, devono, dopo l’entrata in vigore della L. n. 190 del 2012, in forza del rapporto di continuità tra norma generale e norma speciale, rifluire sotto la previsione dell’art. 346 bis c.p., che punisce il fatto con pena più mite.

Redazione Giurisprudenza Penale

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