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In fuga dopo l’incidente: un bel caso di giurisprudenza carsica

Cassazione Penale, Sez. V, 5 maggio 2015, 10 agosto 2015 n. 34712
Presidente Zecca, Relatore D’Isa

Massima

È possibile per la polizia giudiziaria procedere all’arresto di coloro che, dopo aver provocato un incidente stradale, si diano alla fuga senza mettersi a disposizione della polizia giudiziaria entro le 24 ore successive al fatto, in quanto la normativa generale prevede la possibilità di procedere all’arresto anche dopo un periodo considerevolmente lungo, così recependo un concetto di quasi flagranza temporalmente “dilatato” ed esteso.

Il commento

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. V 5 maggio 2015-10 agosto 2015 n. 34712 è intervenuta sul tema dell’arresto a seguito di incidente stradale mortale con fuga e offre lo spunto per una riflessione sullo stato dell’arte. I giudici di legittimità hanno annullato senza rinvio l’ordinanza con cui il gip non aveva convalidato l’arresto ritenendo ampiamente trascorso il periodo di flagranza-quasi flagranza essendo l’arresto avvenuto dopo 34 ore dal fatto. La Cassazione sostiene che l’articolo 189 Cds legittima l’arresto dell’investitore nel periodo successivo alle prime 24 ore ritenendo che il legislatore abbia recepito un concetto <di quasi flagranza temporalmente dilatato ed esteso>.

Chi scrive ritiene invece corretta la non convalida dell’arresto al di fuori degli stretti canoni della flagranza negli specifici casi di cui all’art.189 Cds e indica anche in una forma di ‘giurisprudenza carsica’ lo sfondo confuso da cui originano ancora tali pronunce giurisprudenziali in materia.