DIRITTO PENALE

Evasione sotto soglia: assoluzione “perché il fatto non sussiste”

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Cassazione Penale, Sez. III, 16 marzo 2016 (ud. 3 febbraio 2016), Sentenza n. 10964/2016
Presidente Rosi, Relatore Mengoni

Con la sentenza n. 10964 depositata in data 16 marzo 2016, la Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha affermato il principio secondo cui, in tema di reati tributari, qualora l’importo dell’imposta evasa si mantenga al di sotto delle soglie di punibilità previste dal d.lgs. n. 74/2000, il giudice deve pronunciare sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste” e non “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.

Quest’ultima formula – scrivono i giudici di legittimità – “va adottata là dove il fatto non corrisponda ad una fattispecie incriminatrice in ragione o di un’assenza di previsione normativa o di una successiva abrogazione della norma o di un’intervenuta dichiarazione d’incostituzionalità […], permanendo in tutti i tali casi la possibile rilevanza del fatto in sede civile”.

Diversamente, “la formula «il fatto non sussiste», che esclude ogni rilevanza anche in sede diversa da quella penale, va invece adottata quando difetti un elemento costitutivo del reato”.