ARTICOLIDelitti contro la personaDIRITTO PENALEParte speciale

In tema di offerta o cessione ad altri di materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto

Cassazione Penale, Sez. III, 21 marzo 2016 (ud. 18 febbraio 2016), n. 11675
Presidente Amoresano, Relatore Mengoni

Con la pronuncia n. 11675/2016, la terza sezione penale della Corte di Cassazione si è soffermata sulla configurabilità del delitto di cui all’art. 600-ter c.4 c.p. (offerta o cessione ad altri di materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto) nel caso in cui il materiale pornografico oggetto di divulgazione sia stato prodotto dallo stesso minore raffigurato.

Per la sussistenza di tale reato (ai sensi del quale “chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164“) è necessario che il produttore del materiale oggetto di cessione od offerta sia soggetto diverso dal minore raffigurato.

Qualora, al contrario, il materiale medesimo sia realizzato dallo stesso minore in modo consapevole, autonomo, non indotto o costretto (nel caso di specie si trattava di un selfie scattato da una minore), e tale materiale venga poi divulgato, verrà meno il requisito della alterità e la fattispecie di cui all’art. 600-ter comma 4 non potrà essere configurata.

Redazione Giurisprudenza Penale

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