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Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 181 c.1-bis D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

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Corte Costituzionale, Sentenza n. 56 del 23 marzo 2016
Presidente Criscuolo, Relatore Coraggio

Con ordinanza depositata il 6 agosto 2014, il Tribunale ordinario di Verona sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nella parte in cui, anche quando non risultino superati i limiti quantitativi previsti dalla successiva lettera b), punisce l’autore delle opere abusive con la sanzione della reclusione da uno a quattro anni, anziché con le pene più lievi previste dal precedente comma 1 − che rinvia all’art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

La questione proposta, con particolare riferimento alla violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione, attiene, evidentemente, oltre al regime sanzionatorio, anche alla diversa natura del reato, elevato inspiegabilmente a delitto nel comma 1-bis della disposizione oggetto di censura.

Ed invero,  il Giudice a quo nell’ordinanza di rimessione faceva notare come fosse la stessa norma a prevedere al suo interno un evidente discrimine in ordine al regime sanzionatorio;  ai sensi del comma 1 dell’art. 181 del codice, infati, le condotte lesive di beni paesaggistici vincolati ex lege integrano, qualora non superino i limiti quantitativi previsti dal successivo comma 1-bis, reati contravvenzionali; per l’effetto, essi potranno essere oggetto di «sanatoria» ai sensi dell’art. 181, comma 1-ter e, ai sensi del successivo comma 1-quinquies, si estinguono nell’ ipotesi di rimessione in pristino da parte del trasgressore prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa e comunque prima che intervenga la condanna. Ai sensi del comma 1-bis, lettera a), invece, le condotte lesive di beni vincolati con provvedimento amministrativo integrano un più grave delitto e non godono delle predette ipotesi di «sanatoria» o estinzione.

La Consulta, nel ritenere la questione fondata, non ha fatto mancare, come spesso accade negli ultimi tempi, il suo messaggio, tutt’altro che tra le righe, al Legislatore. Si legge testualmente: “è noto che la discrezionalità di cui gode il legislatore nel delineare il sistema sanzionatorio penale trova il limite della manifesta irragionevolezza e dell’arbitrio, come avviene a fronte di sperequazioni tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione (sentenze n. 81 del 2014, n. 68 del 2012, n. 161 del 2009, n. 324 del 2008 e n. 394 del 2006).

Nella sentenza in commento, la Consulta ha ritenuto come la legislazione in materia di sanzioni paesaggistiche risulti “ondivaga” e la diversità di sanzioni e di struttura del reato – delitto da una parte, contravvenzione dall’altra – non sia nè da sopravvenienze fattuali nè dal mutare degli indirizzi culturali di fondo della normativa in materia; questo è sintomo di irragionevolezza della disciplina attuale (…) resa manifesta sia dalla rilevantissima disparità nella configurazione dei reati, sia nel trattamento sanzionatorio, riferito ad entità della pena, cause di non punibilità e cause di estinzione del reato”.

Si osserva, infine, come la violazione degli artt. 3 e 27 Cost. balzi evidente anche alla luce di un raffronto di carattere sistematico della normativa in materia di violazioni paesaggistiche; l’art. 734 cod. pen., infatti, commina una semplice ammenda a colui che distrugge o altera le bellezze naturali soggette a speciale protezione dell’autorità,  mentre è punito con una pena fino a quattro anni di reclusione colui che, senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici vincolati in via provvedimentale, anche nel caso in cui l’amministrazione preposta ritenga che non sia stato leso il bene tutelato.

Anche in questo caso il diverso regime sanzionatorio e di struttura del reato appare (per utilizzare gli stessi termini della Consulta ) irragionevole e non giustificato.

Passando infine all’aspetto processual-penalistico, la decisione in commento ha rilevantissime conseguenze sul lato pratico; di fatti, con questa sentenza la Consulta rende tutti i reati in materia paesaggistica mere contravvenzioni con termini di prescrizioni molto più brevi (quattro anni) rispetto alla vecchia qualificazione come “delitti” (sei anni). Altra conseguenza di non scarso rilievo è che i reati potranno essere estinti con la rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincolo, da parte del trasgressore, prima che ciò venga disposto d’ufficio dall’Autorità o prima che intervenga la condanna (comma 1 quinquies dell’art. 181). Per quanto riguarda invece le connesse problematiche di diritto intertemporale, la decisione in commento, trattandosi di una sentenza c.d. riduttiva “in bonam partem” sarà certamente da considerare norma posteriore più favorevole e pertanto retroattiva ai sensi dell’art. 2 comma 4 cod. pen. con il solo limite del giudicato, non trattandosi di un’ipotesi di abolitio criminis.