ARTICOLICONTRIBUTIDIRITTO PROCESSUALE PENALEIndagini e processo

La mancata comparizione del querelante deve essere considerata remissione tacita di querela

Cassazione Penale, Sez. V, 23 marzo 2016 (ud. 1 febbraio 2016), n. 12417
Presidente Palla, Relatore Catena

La recente pronuncia della Suprema Corte di cassazione – n. 12417 del 23 marzo 2016 – ha ricondotto la fattispecie concreta di mancata comparizione in giudizio del soggetto/querelante all’ipotesi di remissione tacita della querela di cui all’art. 152 C.p..

In particolare, la Corte di legittimità ha affermato come la mancata presentazione della parte querelante in udienza debba essere interpretata quale totale disinteresse della stessa parte lesa alla celebrazione del processo, ovvero, quale inequivocabile manifestazione della volontà di abbandonare la pretesa punitiva nei confronti del reo.

Per l’effetto, la remissione tacita dell’atto di querela per mancata comparizione del soggetto/denunciante determina l’estinzione del reato oggetto d’imputazione – in applicazione dell’art. 531, comma secondo, C.p.p., secondo cui il riconoscimento in capo al reo della causa estintiva del reato può essere pronunciata anche nell’ipotesi di dubbio sulla prova in giudizio dell’esistenza della stessa.

Il recente intervento della Suprema Corte di cassazione ha pertanto mutato radicalmente il costante orientamento giurisprudenziale in materia, ove si era sempre sostenuta l’inidoneità della mancata comparizione del soggetto/querelante (anche a fronte di uno specifico e formale avviso da parte dell’Organo Giudicante) ad integrare gli estremi della remissione tacita di cui all’art. 152 C.p. – stante l’incapacità di tale condotta all’univoca rappresentazione della volontà della persona offesa di abbandonare la pretesa punitiva in giudizio.