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Ricettazione, dolo specifico e profitto di natura non patrimoniale

in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 4 – ISSN 2499-846X

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Cassazione Penale, Sez. II, 14 aprile 2016 (ud. 22 marzo 2016), n. 15680
Presidente Geppino, Relatore Rago

Con la pronuncia in annotazione la Corte si è pronunciata sulla nozione di profitto nel delitto di ricettazione di cui all’art. 648 c.p., secondo cui «fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329».

1. Questi, in breve, i fatti. Tratti a giudizio per rispondere di ricettazione per aver ricevuto farmaci anabolizzanti provento del delitto previsto dalla L. n. 376 del 2000, art. 9, comma 7, gli imputati venivano assolti in primo grado con la formula “perchè il fatto non costituisce reato” non essendo raggiunta la prova in ordine all’elemento soggettivo del delitto di ricettazione: non risultava, cioè, provato che ciascuno degli imputati avesse ricevuto i farmaci e le sostanze indicate in imputazione al fine di procurare a sè o ad altri un profitto.

Dalle risultanze istruttorie non era emerso, ad avviso del giudice di primo grado, alcun elemento che consentisse di ipotizzare che tali prodotti farmaceutici fossero stati poi rivenduti a terzi o, comunque, ceduti ad altri; erano emersi, al contrario, elementi che avvaloravano l’ipotesi che tutti gli imputati avessero ricevuto le sostanze in oggetto al solo fine di farne uso personale allo scopo di migliorare l’estetica del proprio fisico.

Sulla base di questi riscontri, il giudice riteneva di escludere la sussistenza di un profitto nell’acquisto dei suddetti farmaci non avendo i medesimi «un valore intrinseco oggettivamente apprezzabile tale da determinare una locupletazione in capo al possessore, ed escluso che dalle evidenze istruttorie emerga che gli imputati fossero soggetti impegnati in competizioni sportive». Nell’escludere la sussistenza del profitto, il giudice si rifaceva all’orientamento sostenuto dalla Cassazione secondo il quale «il dolo specifico del fine di profitto, previsto dall’art. 648 cod. pen. per integrare la condotta di reato, non può consistere in una mera utilità negativa, che si verifica ogni volta che l’agente agisca allo scopo di commettere un’azione esclusivamente in danno di sè stesso, sia pure perseguendo un’utilità meramente immaginaria o fantastica»(Cass. 843/2013 Rv. 254188; Cass. 28410 del 2013).

Ricorreva, per saltum, in Cassazione il pubblico ministero deducendo violazione dell’art. 648 c.p. sostenendo l’erroneità della nozione di profitto che il giudice aveva ritenuto di dare avendolo sovrapposto a quello di un’utilità “positiva” che la norma non richiede.

2. Così riepilogati i fatti, la questione di diritto affrontata dalla Corte consisteva nello stabilire: a) cosa deve intendersi per “profitto”; b) se, e in che termini, in tale nozione, possa o meno farsi rientrare la ricezione di sostanze anabolizzanti anche quando le medesime servano all’agente per fini esclusivamente personali e cioè, come nel caso di specie, a fini edonistici in quanto utilizzati per la modifica della struttura muscolare.

La Corte giunge a conclusioni opposte rispetto all’orientamento seguito dal giudice di primo grado e, nel farlo, richiama una serie di principi di diritto in tema di ricettazione.

La ratio della ricettazione – si legge in sentenza – «consiste, sostanzialmente, nell’intento di bloccare “a valle” la circolazione di beni che siano provento di reato: infatti, il ricettatore è, spesso, punito più gravemente di chi abbia commesso il reato presupposto. Con questo meccanismo, quindi, il legislatore tenta di “sterilizzare” anche il reato presupposto rendendolo poco appetibile per l’agente che intenda commetterlo proprio perchè costui sa che, poi, non è facile commercializzare quel bene e, quindi, godere del profitto del reato».

Con specifico riferimento alla nozione di “profitto” non è controversa in quanto, almeno nella giurisprudenza di questa Corte, il profitto può essere anche non patrimoniale, potendo consistere in qualsiasi utilità o vantaggio, persino di ordine morale.

«La suddetta tesi è conforme a quanto ritenuto dalla dottrina maggioritaria secondo la quale, appunto, il profitto – che ha natura relativa e non assoluta – non consiste solo nell’utilità economica o in un altro vantaggio materiale ma anche in qualsiasi soddisfazione (morale o materiale) che l’agente si riprometta dall’impossessamento della cosa. Ed è proprio alla stregua di tale ampia nozione che la suddetta dottrina, come esempio estremo, sostiene che costituisce ricettazione anche una cosa che l’agente intenda utilizzare per suicidarsi».

«La Corte – prosegue la sentenza – è ben consapevole che, altra autorevole dottrina, critica la suddetta tesi, in quanto depatrimonializza il concetto di profitto che ha, pur sempre, un carattere economico, finendo, così, con una sostanziale interpretatio abrogans, in quanto ritenendo il profitto in re ipsa, lo si fa coincidere col “movente” dell’azione, che sempre esiste, essendo ogni uomo spinto ad agire per un motivo».

La dottrina più recente, quindi, «ha proposto una tesi, per così dire, intermedia secondo la quale si ha “profitto” ogni qualvolta il patrimonio del soggetto agente, per effetto del reato (nella specie, la ricettazione), s’incrementa di un bene che abbia la capacità di soddisfare un bisogno umano (sia esso di natura economico o spirituale) che prima non aveva; restano, quindi, al di fuori del reato patrimoniale, i casi in cui il profitto, nel senso suddetto, non è configurabile come ad es. nel caso dell’agente che, per pura vendetta, sottrae il biglietto aereo per impedire all’amante di partire, senza intento di utilizzarlo o di ottenerne il rimborso».

3. Nel caso di specie, il dato fattuale è il seguente: gli imputati, ricettando gli anabolizzanti, hanno incrementato il proprio patrimonio di beni che, non avrebbero potuto acquistare nel mercato legale o lo avrebbero potuto solo a condizioni diverse. Solo per effetto del suddetto acquisto (illegale) hanno potuto soddisfare quel loro bisogno “edonistico” di incrementare la massa muscolare, bisogno che, ove fossero ricorsi al “circuito” legale, di certo non avrebbero potuto conseguire o, comunque, lo avrebbero conseguito in misura diversa, in quanto, quelle sostanze, vanno prescritte su prescrizione medica e per necessità terapeutiche che solo un medico può valutare.

Il giudice di primo grado – conclude la Corte – ha erroneamente fatto leva sul solo aspetto psicologico, sovrapponendo così tre concetti che vanno tenuti rigorosamente separati: il dolo specifico; il profitto; il movente:

– è configurabile il dolo specifico perchè gli imputati hanno voluto e si sono rappresentati (art. 43 c.p., comma 1) che dall’acquisto di quei farmaci, avrebbero tratto “un profitto”;

– “il profitto“, va individuato nella ricezione di beni (sostanze dopanti) che prima non avevano e che non potevano acquistare in modo legale, beni che, avendo un valore economico, hanno incrementato il loro “patrimonio” potendo trarre da essi un vantaggio e, quindi, idonei a soddisfare un proprio bisogno (materiale o spirituale);

– il “movente” per cui decisero di ricettare quei beni, ossia”per soli fini edonistici” avendoli utilizzati per incrementare la massa muscolare, è irrilevante ai fini della configurabilità del reato, potendo essere preso in esame solo ai fini del trattamento sanzionatorio ex art. 133 c.p., comma 2, n. 1.

Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Stampanoni Bassi, Ricettazione, dolo specifico e profitto di natura non patrimoniale, in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 4