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Decreto di archiviazione emesso in violazione del principio del contraddittorio: annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari

in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 5

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Cassazione Penale, Sez. VI, 12 febbraio 2016 (ud. 21 gennaio 2016), n. 6090
Presidente Citterio, Relatore Ricciarelli, P.G. Filippi (concl. conf.)

Con la sentenza che si allega, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio il decreto di archiviazione impugnato con restituzione degli atti, ai fini dell’ulteriore corso, al Giudice per le indagini preliminari.

Nello specifico, questi i fatti oggetto della vicenda: in data 13 luglio 2013 la presunta persona offesa presentava denuncia-querela per i reati di cui agli artt. 595 e 612bis c.p. In data 24 febbraio 2014, veniva presentata una denuncia-querela integrativa. In seguito, il P.M. formulava richiesta di archiviazione, prontamente opposta nei termini da parte della persona offesa, ritualmente avvisata; opposizione che veniva depositata in data 19 luglio 2014. Il G.I.P. del Tribunale di Milano, in data 12 giugno 2015, con decreto emesso de plano, accoglieva la richiesta di archiviazione.

La persona offesa presentava pertanto ricorso chiedendo la nullità del provvedimento, in quanto riteneva violato il diritto al contraddittorio, considerando il fatto che si era proceduto ad archiviazione senza valutare l’opposizione presentata e senza procedere con la fissazione dell’udienza in camera di consiglio.

La Suprema Corte disponeva l’annullamento senza rinvio del decreto di archiviazione impugnato con restituzione degli atti.

Sul punto, gli ermellini hanno sottolineato due aspetti: da un lato, l’opposizione conteneva la richiesta di prove integrative, “tra i quali l’audizione di alcuni soggetti…la cui rilevanza e pertinenza avrebbe dovuto essere specificatamente valutata” e, pertanto, è stata ravvisata una violazione del principio del contradditorio.

Dall’altro lato, la Cassazione ha disposto, come precedentemente detto, la restituzione degli atti, ai fini dell’ulteriore corso, non al Tribunale, bensì direttamente al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.

Ciò in quanto – questo è il ragionamento degli ermellini – “nei casi in cui sussiste la competenza funzionale di una specifica articolazione di un ufficio giudiziario, ben può farsi riferimento a detta articolazione, senza che debba aversi riguardo all’intero ufficio”.

Quanto detto vale non solo per garantire una più rapida trasmissione del fascicolo all’A.G. che dovrà effettivamente provvedere, ma anche per “attribuire rilevanza esterne ad articolazioni individuate dal codice di rito, come centro di imputazione di specifiche competenze”. E tale principio, come più volte osservato dalla giurisprudenza, deve valere anche, e in particolare, per il giudice delle indagini preliminari, il quale, sebbene faccia parte di un determinato tribunale, dispone di competenza funzionale.[1]

Il tema appare rilevante, soprattutto tenendo a mente, come indicato nel corpo della motivazione dagli stessi Giudici, il tema della competenza in materia di riti speciali dopo l’emissione del decreto di giudizio immediato, od altresì in materia di riparto di competenza tra giudice delle indagini preliminari e giudice dell’udienza preliminare. Ai fini dell’emissione di provvedimenti de libertate.


[1] Sul punto cfr. Cass. Sez. U. 4419 del 25/2/2005, Gioia, relativa al tema delle competenze in materia di riti speciali dopo l’emissione di decreto di giudizio immediato.