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Responsabilità medica: sull’ambito di operatività della scriminante della colpa lieve

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Cassazione Penale, Sez. IV, 6 giugno 2016 (ud. 11 maggio 2016), n. 23283
Presidente Blaiotta, Relatore Montagni, P.G. Cedrangolo

Segnaliamo, in tema di responsabilità medica, la pronuncia numero 23283 del 6 giugno 2016 con cui la quarta sezione penale della Cassazione ha fatto il punto sulla rilevanza delle linee guida a seguito della riforma di cui alla Legge 8 novembre 2012, n. 189 il cui art. 3, come è noto, prevede che «l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve».

Ad avviso del collegio, la valutazione che il giudice di merito deve effettuare rispetto all’ambito di operatività della scriminante introdotta nell’ordinamento dalla novella del 2012 (decreto Balduzzi) «non può che poggiare sul canone del grado della colpa, costituente la chiave di volta dell’impianto normativo delineato dalla L. n. 189 del 2012, art. 3».

Altrimenti detto – continua la sentenza – «il giudice di merito, a fronte di linee guida che comunque operino come direttiva scientifica per gli esercenti le professioni sanitarie, in riferimento al caso concreto, e ciò sia rispetto a profili di perizia che, più in generale, di diligenza professionale, deve procedere alla valutazione della graduazione della colpa, secondo il parametro della misura della divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi, sulla base della norma cautelare che si doveva osservare».

E, nel determinare la misura del rimprovero «deve considerare il contenuto della specifica raccomandazione clinica che viene in rilievo, di talché il grado della colpa sarà verosimilmente elevato, nel caso di inosservanza di elementari doveri di accuratezza. Il delineato paradigma valutativo della responsabilità sanitaria appare coerente rispetto alla cornice legale di riferimento, posto che la L. n. 189 del 2012, art. 3, non contiene alcun richiamo al canone della perizia, né alla particolare difficoltà del caso clinico; e rispondente alle istanze di tassatività, che permeano lo statuto della colpa generica, posto che il giudice, nella graduazione della colpa, deve tenere conto del reale contenuto tecnico della condotta attesa, come delineato dalla raccomandazione professionale di riferimento».

In conclusione, questo il principio di diritto affermato dalla Corte:

«la limitazione di responsabilità, in caso di colpa lieve, può operare, per le condotte professionali conformi alle linee guida ed alle buone pratiche, anche in caso di errori che siano connotati da profili di colpa generica diversi dalla imperizia».

Redazione Giurisprudenza Penale

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