ARTICOLICONTRIBUTIDalle Sezioni UniteDIRITTO PROCESSUALE PENALEIN PRIMO PIANOMisure cautelari

La riforma delle misure cautelari reali al vaglio delle Sezioni Unite

in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 6 – ISSN 2499-846X

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Cassazione Penale, Sezioni Unite, 6 maggio 2016 (ud. 31 marzo 2016), n. 18954
Presidente Canzio, Relatore Vessicchelli

Alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è stata rimessa la seguente questione di diritto: “Se, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, debbano trovare applicazione, in forza del rinvio operato dall’art. 324 c.p.p., comma 7, le disposizioni previste dai commi 9 e 10 dell’art. 309 c.p.p., nella formulazione originaria, ovvero se il rinvio sia da intendersi alle disposizioni contenute nei predetti commi dell’art. 309 nel testo modificato dalla L. 16 aprile 2015, n. 47”.

In sostanza, trattasi di stabilire se il rinvio operato dall’art. 324 c.p.p. alla disciplina di cui all’art. 309 commi 9 e 10 c.p.p. sia di natura statica o dinamica.

Per rispondere al quesito, le Sezioni Unite ripercorrono innanzitutto i tratti salienti della riforma delle misure cautelari introdotta con la l. 16 aprile 2015, n. 47. Com’è noto, essa è intervenuta massicciamente sullo statuto delle misure cautelari personali. Basti pensare, tra l’altro, alla necessaria attualità delle esigenze cautelari (requisito della cui innovatività si è a lungo discusso), alla valorizzazione delle misure diverse dalla custodia cautelare in carcere, all’eliminazione di qualsivoglia automatismo applicativo in relazione alla misura carceraria medesima, nonché all’inammissibilità dei provvedimenti del giudice che riproducano pedissequamente le richieste del pubblico ministero. Ancora, la riforma ha inciso sulle impugnazioni cautelari, apportando significative modifiche alla durata dei termini per la decisione e per il deposito della motivazione, sanzionando (nel solo riesame) l’inosservanza di questi ultimi con l’inefficacia della misura.

La legge di riforma, all’art. 11, si è premurata di disciplinare il coordinamento dell’art. 309 c.p.p. con l’art. 324 c.p.p., dedicato all’impugnazione delle misure cautelari reali. L’art. 324 comma 7 c.p.p. conteneva invero un rinvio alla disciplina di cui all’art. 309 commi 9 e 10 c.p.p. La riforma ha sostituito il riferimento al comma 9 dell’art. 309 c.p.p. con il rinvio ai commi 9 (dedicato alla decisione del tribunale della libertà) e 9 bis (novella, quest’ultima, in tema di diritto dell’imputato al rinvio dell’udienza per completare la propria difesa), senza riferimento alcuno al comma 10, che comunque continua ad essere richiamato dall’art. 324 comma 7 c.p.p. L’art. 309 comma 10 c.p.p., nell’attuale riformulazione, oltre a riproporre la già menzionata sanzione dell’inefficacia della misura cautelare qualora non vengano rispettati i termini di trasmissione degli atti – di cui al comma 5 della stessa disposizione – ovvero i nuovi termini previsti per la decisione e per il deposito della motivazione, prevede altresì un rigido sbarramento ad un’eventuale riproposizione della misura, «salvo eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate».

A parere delle Sezioni Unite, la modifica dell’art. 324 comma 7 c.p.p. avrebbe riconosciuto forza espansiva al nuovo art. 309 comma 9 c.p.p., ma non al riformato comma 10 della stessa disposizione, malgrado esso continui ad essere oggetto di rinvio. Ad una diversa conclusione si addiverrebbe infatti adottando un’interpretazione puramente letterale, poiché questa imporrebbe di ritenere il rinvio al comma 10 come riferito alla versione attuale della disposizione de qua. Una siffatta lettura ermeneutica risulterebbe innanzitutto contrastante con la decisione delle stesse Sezioni Unite del 2013 (proc. Cavalli), nella quale si è definito l’art. 324 comma 7 c.p.p. come un rinvio avente natura recettizia. Inoltre, l’estensione di tutte le modifiche apportate al riesame delle misure cautelari personali all’impugnazione delle misure ablative sarebbe priva di ragionevolezza alla luce delle diverse finalità caratterizzanti le misure reali e comporterebbe un appesantimento ingiustificato del lavoro del giudice.

È opportuna pertanto l’adozione di un’interpretazione di natura logico sistematica, da coniugarsi al criterio strettamente letterale. A questo fine, le Sezioni Unite ripercorrono preliminarmente la successione di norme che hanno interessato l’art. 309 comma 10 c.p.p. e, per quanto concerne il riflesso in tema di misure cautelari reali, ripropongono il principio di diritto risalente al 2013.

Si sottolinea, in particolare, che la fissazione di un termine perentorio per la decisione in materia di riesame cautelare, sia personale sia reale, a pena di inefficacia della misura, è volto a garantire l’effettività della decisione stessa, incidente su beni costituzionalmente protetti, in tempi contenuti. La perentorietà del termine di trasmissione degli atti di cui all’art. 309 comma 5 c.p.p., introdotto dalla novella del 1995, con conseguente modifica del comma 10 della medesima disposizione, è stata invece pacificamente circoscritta alle misure personali. Essa infatti configgeva con l’art. 324 comma 3 c.p.p. – rimasto immutato a seguito della novella del 1995 – in forza del quale l’inoltro da parte dell’autorità giudiziaria procedente degli atti al tribunale del riesame in materia di misure reali deve avvenire, sebbene non perentoriamente, entro il giorno successivo alla richiesta. La giurisprudenza, al tempo, ha infatti da subito inquadrato la questione in termini di difetto di coordinamento legislativo.

Alla medesima conclusione deve addivenirsi per la questione oggetto dell’odierno scrutinio, secondo il criterio della compatibilità della riforma del 2015 con lo stuatuto delle misure cautelari reali. Le Sezioni Unite ricordano che lo stesso art. 322 bis c.p.p. in tema di appello delle misure reali rimanda alle disposizioni di cui all’art. 310 c.p.p. «in quanto compatibili».

Il Supremo Consesso arriva pertanto ad affermare che la legge del 2015, laddove nel richiamo dell’art. 324 comma 7 c.p.p. cita espressamente i commi 9 e 9 bis dell’art. 309 c.p.p., senza menzionare il comma 10 della stessa disposizione, fa ritenere che quest’ultimo “non debba riguardare la modalità di funzionamento del riesame reale”. Anzi, la sentenza in esame ribadisce come il richiamo a detto comma 10 non possa oggettivamente operare per il riesame delle misure reali. Come si è già ricordato, esso appariva intrinsecamente incompatibile con la modifica dell’art. 309 comma 5 c.p.p. risalente al 1995 e, del pari, deve affermarsi la sua inoperatività anche in relazione a tutte le innovazioni introdotte dalla novella del 2015. Del resto, come testualmente ricorda la pronuncia delle Sezioni Unite, una siffatta lettura ermeneutica è espressione di una scelta collaudata del legislatore nel senso di “lasciare la procedura del riesame reale non assoggettata, nella sua integralità, al rigidissimo regime proprio delle impugnazioni in materia di coercizione personale”. E ciò, aggiungono, “in ragione, evidentemente, della diversa graduabilità dei valori che risultano esposti all’esercizio del potere limitativo in via cautelare”.

L’ontologica differenza tra il regime cautelare personale e reale emerge peraltro da un’ulteriore modifica legislativa, ossia l’introduzione di un comma 5 bis all’art. 311 c.p.p., norma omologa all’art. 309 comma 10 c.p.p. e dedicata alle tempistiche che il giudice del rinvio, a seguito di ricorso in Cassazione, è tenuto a rispettare. Tale novella riguarda le sole misure cautelari personali, atteso il mancato rinvio ad essa da parte dell’art. 325 c.p.p., dedicato al ricorso per Cassazione contro le ordinanze emesse nell’incidente cautelare reale.

Si ribadisce inoltre come le impugnazioni in materia cautelare reale non siano scandite da termini perentori, se non in relazione al deposito del dispositivo della decisione, termine che, parimenti a quello (di natura ordinatoria) per il deposito dell’ordinanza, è oggi procrastinabile, in forza dell’art. 309 comma 9 bis c.p.p., nella misura in cui venga accolta la richiesta personale dell’imputato di differimento della data d’udienza per «giustificati motivi».

Le Sezioni Unite, in relazione al divieto ex art. 309 comma 10 c.p.p. di rinnovazione della misura dichiarata inefficace, evidenziano la difficile conciliabilità di una siffatta previsione con il sistema delle misure ablative, per le quali talvolta non sono nemmeno richieste specifiche esigenze cautelari (si pensi al sequestro a norma dell’art. 12 sexies d.l. 306/1992), circostanza che ostacolerebbe ab origine la valutazione richiesta dalla norma circa eventuali «eccezionali» ragioni di cautela. La sentenza ribadisce che in materia di misure cautelari reali appare “preponderante e proporzionata la scelta ordinaria di consentire che la sola sanzione per il mancato rispetto dei termini del procedimento sia il relativo riconoscimento e la inefficacia del titolo, cui ben possa seguire la rinnovazione dello stesso, con il seguito di una procedura emendata da vizi”.

Per quanto concerne il novellato art. 309 comma 9 c.p.p., la sentenza ripropone il criterio della compatibilità normativa con lo statuto delle misure reali. In tale prospettiva si afferma che esso, contenente tra l’altro il potere di annullamento del titolo cautelare in peculiari casi di gravi vizi di motivazione, tali da non consentire l’integrazione della stessa, risulta compatibile con il riesame dei sequestri qualora la motivazione sulle specifiche finalità del provvedimento sia del tutto mancante. La norma è parimenti compatibile con il sistema delle misure reali laddove riconosce al tribunale del riesame il potere-dovere di annullamento della misura qualora manchi l’autonoma valutazione dei presupposti da parte del giudice. Del resto, l’avvertita esigenza di effettività del vaglio giurisdizionale non può non estendersi all’ambito delle misure reali.

Naturalmente, il riferimento contenuto nell’art. 309 comma 9 c.p.p. alle esigenze cautelari, agli indizi ed agli elementi forniti dalla difesa, dev’essere coordinato, per quanto possibile, alla materia delle misure cautelari reali. Pertanto, ad esempio, occorre considerare che il requisito degli «indizi» non “entra esplicitamente nella composizione della nozione di fumus commissi delicti” elaborata per cristallizzare il nesso di pertinenzialità tra il bene sequestrato e la fattispecie concreta di riferimento. Ancora, è doveroso tener presente che talune ipotesi di sequestro, come già è stato ricordato, prescindono dalla motivazione sulle esigenze cautelari.

Alla luce di tutte queste considerazioni, le Sezioni Unite, attraverso una lettura logico sistematica della riforma cautelare, idonea a superare i difetti di coordinamento rilevatisi fin dalla sua introduzione, concludono affermando i seguenti principi di diritto:

Il rinvio dell’art. 324, comma 7, ai commi 9 e 9 bis dell’art. 309 c.p.p. comporta, per un verso, l’applicazione integrale della disposizione di cui al comma 9 bis e, per altro verso, l’applicazione della disposizione del comma 9 in quanto compatibile con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa”. Ancora, “Il rinvio dell’art. 324, comma 7, al comma 10 dell’art. 309 c.p.p. deve intendersi invece riferito alla formulazione codicistica originaria di quest’ultima norma”, affermando così la natura “statica” del suddetto rinvio”.

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Aliatis, La riforma delle misure cautelari reali al vaglio delle Sezioni Unite, in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 6