DIRITTO PENALENOVITA' LEGISLATIVE

Approvato dal Senato il DDL in materia di contrasto al fenomeno del caporalato

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Segnaliamo ai lettori che con 190 sì, nessun no e 32 astenuti, il 1 agosto l’Aula del Senato ha approvato il Disegno di legge “Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato”, che ora passa alla Camera.

Il testo, risultato da un assorbimento tra la proposta di iniziativa governativa (Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina , Ministro della giustizia Andrea Orlando e Ministro del lavoro e politiche sociali Giuliano Poletti) e parlamentare (senatore Dario Stefano) si pone l’obiettivo di favorire il contrasto allo sfruttamento della manodopera e del lavoro nero in agricoltura.

Per quel che concerne l’ambito più prettamente penalistico, si registrano le seguenti modifiche, che vanno a emendare in particolare la fattispecie di reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all’art.603bis c.p.[1]:

  • viene aumentata la cornice edittale della pena pecuniaria che sale “da euro 3.000 a euro 6.000”;
  • viene introdotta la confisca dei beni mobili ed immobili strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa, sui quali siano già state applicate le misure cautelari reali di cui agli articoli 316 e 321 del codice di procedura penale in materia di sequestro conservativo e preventivo;
  • viene introdotto il “Fondo per le vittime del reato di caporalato“, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato al risarcimento dei danneggiati (vittime o loro superstiti) e alimentato con le risorse derivanti dalla inflizione delle multe;
  • per integrare l’aggravante specifica di cui al comma 3, n.1 saranno sufficienti più di due lavoratori e viene introdotto il n.1bis al predetto comma, che introduce la circostanza dello sfruttamento del lavoratore migrante;
  • viene estesa la responsabilità del reato in oggetto anche agli enti, con l’introduzione dell’art.603bis c.p. tra le fattispecie presupposto della 231/01.

DDL caporalato.

[1] Il testo ancora in vigore: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:
1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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