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Ordine di sospensione della pena ex art. 656 c.5 c.p.p.: sollevata questione di legittimità costituzionale

a cura di Carmelo Molfetta e Silvio Molfetta

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 3 – ISSN 2499-846X

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Tribunale di Lecce, Giudice per le Indagini Preliminari, 13 marzo 2017
Giudice Dott.ssa Simona Panzera

In tema di Esecuzione delle pene detentive (art. 656 c.p.p.), segnaliamo l’ordinanza con cui il Tribunale di Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 656 comma 5 c.p.p. nella parte in cui non prevede che l’ordine di sospensione della pena debba essere emesso anche nei casi di pena non superiore a quattro anni di reclusione.

La vicenda trae origine da una richiesta avanzata al fine di chiedere la sospensione dell’ordine di carcerazione emesso nei confronti di un soggetto condannato ad una pena detentiva di quattro anni di reclusione con riferimento al quale era stato notificato un ordine di esecuzione senza sospensione, stante il tenore dell’art. 656 comma 5 secondo il quale “se la pena detentiva non è superiore a tre anni” il pubblico ministero ne sospende l’esecuzione.

La difesa chiedeva al Giudice di dare alla disposizione un’interpretazione costituzionalmente orientata (nel senso di adeguarla al nuovo assetto normativo in tema di affidamento in prova ai servizi sociali) o, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale. Si faceva, infatti, presente che con la nota legge “svuota-carceri” il beneficio di usufruire della misura alternativa alla pena detentiva dell’affidamento in prova al servizio sociale era stato esteso, per taluni casi, anche a coloro i quali hanno ottenuto una condanna sino a 4 anni e pertanto, a rigor di logica, la sospensione dell’esecuzione dovrebbe essere riconosciuta anche a questi ultimi estendendo, di fatto, il beneficio di cui all’art. 656 comma 5 c.p.p.

A sostegno di tale tesi, si produceva anche un parere del C.S.M., reso sul testo del decreto legge riguardante le misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, che, sebbene non rappresenti una fonte, tuttavia, è indicativo di un’esigenza di coordinamento, con cui si faceva presente che: «ragioni di coerenza sistematica potrebbero suggerire l’allineamento tra le previsioni del riformato art. 47 Ord. Pen. e quelle dell’art. 656, comma 5, c.p.p. in tema di sospensione dell’esecuzione della pena, così come segnalato dalla Commissione Mista per lo studio dei problemi della magistratura di sorveglianza nel corso della seduta del 20 gennaio 2014».

Si insisteva, inoltre, nell’escludere che tale disallineamento tra art. 47 comma 3 bis O.P. e 656 comma 5 c.p.p., potesse rappresentare una scelta del legislatore in quanto, se così fosse:

1) non si comprenderebbe la differenza fra la posizione del condannato, in stato di libertà, con un residuo pena infra triennale e quella del condannato, sempre in stato di libertà, che abbia un residuo pena infra quadriennale, pur potendo usufruire, entrambi, del beneficio della misura alternativa.

2) apparirebbe assolutamente illogico un percorso deflativo della popolazione carceraria unicamente in uscita e non anche in entrata così come anche escluso dal dato testuale della norma di cui al comma 3 bis dell’art. 47 Ord. Pen., che permette la valutazione del comportamento annuale, non solo in espiazione di pena o di esecuzione di misura cautelare, ma anche “in libertà”. D’altronde, se così non fosse, quest’ultima parte della norma, che prevede la possibilità di essere sottoposti ad osservazione anche in stato di libertà, non troverebbe mai applicazione: qualora, infatti, anche nei confronti dei condannati ad una pena fra i tre e i quattro anni che ricevono l’ordine di esecuzione per la carcerazione in stato di libertà vi dovesse essere l’obbligo di transitare dal carcere, non si comprenderebbe quando ed in quale momento si potrebbe usufruire del beneficio dell’osservazione in stato di libertà.

3) in ultimo, l’art. 656 c.5 c.p.p., richiama espressamente l’Art. 47 – ter c. 1 dell’O.P. prevedendo, in tal caso, la sospensione dell’esecuzione per le pene fino a 4 anni e non si comprenderebbe il motivo per cui, non dovrebbe applicarsi tale previsione anche ai casi di cui all’art. 47 c. 3 bis dell’O.P.

Si evidenziava, in conclusione, che le misure alternative alla pena detentiva assurgono principalmente all’opera di risocializzazione del condannato imposta dall’art. 27 Cost., pertanto, non si dovrebbe faticare a ritenere che, dalla lettura combinata e costituzionalmente orientata degli artt. 47 comma 3 bis O.P., (che è stato introdotto per ridimensionare il sovraffollamento carcerario ) e l’art. 27 della Cost. (che attribuisce a tale strumento lo scopo di reinserire, rieducare e risocializzare il condannato), si possa pacificamente giungere alla conclusione che la sospensione dell’esecuzione di cui all’art. 656 comma 5 c.p.p. possa essere applicata anche nell’ipotesi dell’affidamento in prova allargato.

Il Giudice riteneva fondata la questione “sussistendo profili di incostituzionalità dell’art. 656 co. 5 in relazione agli artt. 3 e 27 della Cost. Ed invero, il differente regime tra chi risulti condannato a pena infratriennale, e dunque ammesso all’affidamento in prova, e chi risulti condannato a pena infraquadriennale, ammesso all’affidamento in prova allargato, appare conseguente ad un disallineamento sistematico – non colmato in sede di conversione del D.L. 146/2013 con L. 10/2014 mediante modifica dell’Art. 656 co. 5 cit. – idoneo a determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra la prima categoria di soggetti, beneficiari della citata sospensione automatica, e la seconda categoria di soggetti, i quali, benchè parimenti ammessi alla fruizione delle misure alternative alla detenzione, risultano irragionevolmente esclusi dal regime più favorevole dettato dall’art. 656 co. 5 c.p.p.