ARTICOLICONTRIBUTIDelitti contro l’ordine pubblicoDIRITTO PENALEParte speciale

Art. 659 c.p.: una fattispecie contro il disturbo delle persone che finisce per disturbare solo il giudice

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 4 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sez. III, 7 febbraio 2017 (ud. 15 dicembre 2016), n. 5613
Presidente Ramacci, Relatore Mengoni

L’Autore commenta una recente pronuncia della III sezione in tema di Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.), fattispecie la cui oggettività giuridica tutelata, secondo un’autorevole tesi dottrinale, confortata da un concorde orientamento giurisprudenziale, anche risalente, va individuata nell’ordine pubblico, considerato nello specifico aspetto della pubblica tranquillità o della quiete pubblica.

Le disposizioni di cui all’art. 659 c.p. sono finalizzate alla salvaguardia della quiete pubblica, quale prospettazione dell’ordine pubblico materiale parametrato, nel caso di specie, sulla pace pubblica o sulla pacifica convivenza. Ed infatti, l’ordine pubblico, nella sua accezione materiale, nel senso di pubblica tranquillità è assunto ad oggetto di tutela in diverse fattispecie del codice penale (ad esempio, agli artt. 654, 655, 657, 659, 660) che, non a caso, non presentano particolari problemi di tipo interpretativo.

Resta il problema della collocazione codicistica di tali fattispecie, come del resto di molte delle contravvenzioni all’interno del codice penale. Il percorso argomentativo svolto dal supremo Collegio conferma questa lettura della fattispecie criminosa e si muove in linea con precedenti orientamenti.

Come citare il contributo in una bibliografia:
E. Lo Monte, Art. 659 c.p.: una fattispecie contro il disturbo delle persone che finisce per disturbare solo il giudice, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 4