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Associazione per delinquere di stampo mafioso: sul contributo causale richiesto al singolo partecipe

Cassazione Penale, Sez. II, 31 maggio 2017 (ud. 10 maggio 2017), n. 27394
Presidente Diotallevi, Relatore Rago

Con la pronuncia in oggetto la Corte è tornata a pronunciarsi sul tema relativo al contributo causale che ciascun partecipe ad associazioni di stampo mafioso debba porre in essere per essere chiamato a rispondere del delitto di cui all’art. 416-bis c.p.

Si tratta di una problematica – evidenzia la Corte – su cui si riscontra un contrasto di opinione:

  1. secondo una prima tesi (cd. del “modello organizzatorio“), ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione all’associazione di tipo mafioso, non è necessario che ciascuno dei membri del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata, perché il contributo del partecipe può essere costituito anche dalla sola dichiarata adesione all’associazione da parte di un singolo, il quale presti la propria disponibilità (con la cd. “messa a disposizione“) ad agire quale “uomo d’onore“.
  2. secondo una seconda tesi (cd. del “modello causale“), invece, ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione all’associazione di tipo mafioso, può essere insufficiente la mera indicazione della qualità formale di affiliato, laddove alla stessa non si correli la realizzazione di un qualsivoglia “apporto” alla vita dell’associazione, idoneo a far ritenere che il soggetto si sia inserito nel sodalizio in modo stabile e pienamente consapevole. E’ questa la tesi per la quale, appunto, non è sufficiente il semplice inserimento nell’associazione mafiosa, occorrendo la prova che l’affiliato abbia dato un contributo apprezzabile al rafforzamento del sodalizio.

La Corte si è schierata a favore del primo indirizzo giurisprudenziale affermando il seguente principio di diritto: «ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione all’associazione di tipo mafioso non è necessario che ciascuno dei membri del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata, perchè il reato associativo, secondo la struttura tipica dei reati di pericolo presunto, si consuma con la sola dichiarata adesione all’associazione da parte di un singolo, il quale mettendosi a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi, accresce, per ciò solo, la potenziale capacità operativa e la temibilità dell’associazione: circostanza, questa che integra la lesione del bene giuridico – ordine pubblico – tutelato dalla norma».

Redazione Giurisprudenza Penale

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