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Reati tributari e possibilità di chiedere il patteggiamento solo nel caso di pagamento del debito

Cassazione Penale, Sez. III, 1 agosto 2017 (ud. 18 maggio 2017), n. 38210
Presidente Cavallo, Relatore Di Vito

Segnaliamo la sentenza n. 38210 della terza sezione penale relativa alla legittimità costituzionale dell’art. 13-bis comma 2 D.Lgs. 10-3-2000 n. 74, secondo cui il patteggiamento può essere richiesto, per i reati di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, solo quando il debito tributario sia stato pagato.

Nel dichiarare manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla precedente formulazione dell’articolo 13 comma 2-bis D.Lgs. n. 74 del 2000 (vigente all’epoca della pronuncia di primo grado), la Cassazione ha osservato che «la negazione legislativa di tale rito alternativo non vulnera il nucleo del diritto di difesa, giacché la facoltà di chiedere l’applicazione della pena, peraltro esclusa per un largo numero di reati, non può essere considerata condicio sine qua non per un’efficace tutela della posizione giuridica dell’imputato» e che «l’onere patrimoniale imposto non genera alcuna disparità di trattamento perché risulta giustificato da ragioni obiettive, ossia dal generale interesse alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, anche per il valore sintomatico del ravvedimento del reo, oltre che dallo specifico interesse alla integrale riscossione dei tributi».

La norma che richiede che vi sia l’integrale pagamento del debito per accedere al patteggiamento – prosegue la Corte – non si pone in contrasto nè con l’art. 10 Cost. nè con l’art. 113 Cost., non comportando tale preclusione «alcuna limitazione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, che il contribuente può liberamente scegliere di perseguire».

Ricordiamo che sulla stessa tematica si è già pronunciata la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 95/2015, ha affermato che «non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2- bis , del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede che, per i delitti in materia tributaria sanzionati nel medesimo decreto, le parti possano chiedere l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (c.d. patteggiamento) solo nel caso di estinzione, mediante pagamento, dei debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei predetti delitti».

Redazione Giurisprudenza Penale

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