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Sospensione delle pene sino a 4 anni di reclusione e affidamento “allargato”: un’altra decisione conforme del Tribunale di Milano

Tribunale di Milano, Sez. Feriale, ordinanza 24 agosto 2017
Presidente Marco Tremolada

Pubblichiamo una nuova decisione sulla questione della sospensione dell’esecuzione di pene detentive superiori ai tre anni ma non ai quattro anni, già affrontata in precedenza dal Tribunale di Milano (si veda V. Alberta, Sospensione delle pene sino a 4 anni di reclusione e affidamento “allargato”: il Tribunale di Milano adotta l’interpretazione costituzionalmente orientata, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 4). La sezione feriale, pronunciandosi sull’incidente di esecuzione promosso dalla difesa rispetto ad un ordine di esecuzione non sospeso per una pena di anni tre e mesi tre di reclusione, lo ha dichiarato inefficace ed ha accolto la interpretazione dell’art. 656 co. 5 c.p.p. già fatta propria da Cass. Sez. I, 4 marzo 2016, n. 37848, e Cass. Sez. I, 31 maggio 2016, n. 51864. Secondo tali decisioni, la norma richiamata deve essere interpretata in combinato con la disposizione di cui all’art. 47 co. 3 bis OP, con la conseguenza che il limite di pena in astratto previsto per la sospensione dell’esecuzione deve essere individuato in quattro anni, in conformità con il limite previsto per l’affidamento in prova al servizio sociale c.d. “allargato”.

L’argomento decisivo (seppure non unico) sulla base del quale il Tribunale accede a tale interpretazione, richiamando l’art. 12 delle preleggi, è quello del “chiarissimo principio legislativo imposto dalla recente legge delega n. 103/17” richiamato testualmente nel provvedimento “al fine di poterne apprezzare la chiarezza e quindi l’immediata portata interpretativa nel caso di specie”. La sezione feriale fa riferimento al co. 85 del lunghissimo art. 1, nel quale, tra i principi cui deve ispirarsi il legislatore delegato per la riforma dell’ordinamento penitenziario, vi è quello di cui alla lett. c): “revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell’ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni”.

Facendo riferimento alla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. 224/90) secondo cui, nel caso di affermazioni chiare e concretamente applicabili, gli effetti della legge delega debbono essere considerati immediati, e al contesto legislativo nel quale la legge delega 103/17 si inserisce, il collegio giunge a ritenere che l’unica interpretazione costituzionalmente conforme all’intenzione del legislatore sia quella proposta dalla difesa.

In attesa dell’approvazione dei decreti delegati, il provvedimento del Tribunale di Milano fornisce una via coerente e ben motivata per risolvere il contrasto interpretativo che sta creando inammissibili disparità di trattamento di situazioni uguali sul territorio nazionale.

Redazione Giurisprudenza Penale

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