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Furto in abitazione in cui sono in corso lavori di ristrutturazione: sussiste l’aggravante della privata dimora

Cassazione Penale, Sez. II, 4 settembre 2017 (ud. 11 luglio 2017), n. 39098
Presidente Cammino, Relatore Gallo

Con la pronuncia in oggetto la Cassazione ha fatto applicazione dei principi recentemente affermati dalle Sezioni Unite in tema di furto in abitazione e nozione di privata dimora (si veda la sentenza n. 31345/2017) soffermandosi, in particolare, sull’ipotesi in cui l’abitazione nel quale il furto è stato commesso sia disabitata in quanto consegnata ad una ditta edile per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione (circostanza che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto comportare l’esclusione della aggravante del fatto commesso in “luogo destinato a privata dimora”).

La Corte di Cassazione è stata di diverso avviso, ritenendo sussistente la circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3 bis, cod. pen., in relazione all’art. 624 bis.

Nella descrizione della fattispecie di cui all’art. 624-bis cod. pen. – si legge nella sentenza – «l’espressione “privata dimora” è preceduta dalle parole “in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte […]”: deve trattarsi, quindi, di un luogo “destinato” a privata dimora», ossia «un luogo che sia stato adibito (in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico) allo svolgimento di atti della vita privata, non limitati questi ultimi soltanto a quelli della vita familiare e intima (propri dell’abitazione)».

La stessa rubrica dell’art. 624-bis c.p. – prosegue la Corte – è intitolata furto in abitazione e in essa vanno ricompresi i luoghi che, ancorché non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, abbiano, comunque, le caratteristiche dell’abitazione: ne deriva, allora, che «il fatto che l’abitazione sia disabitata o consegnata ad una ditta edile per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione, non ne muta la natura di luogo destinato a privata dimora, non aperto al pubblico e non accessibile a terzi senza il consenso del titolare».

In conclusione, è stato affermato il seguente principio di diritto:  «l’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3 bis, cod. pen., in relazione all’art. 624 bis, sussiste anche nel caso in cui l’agente si introduca in una abitazione – quand’anche non utilizzata dai titolari – in cui siano in corso lavori di ristrutturazione».

Redazione Giurisprudenza Penale

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