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Nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per mancanza della memoria ex art. 415 bis c.p.p. nel fascicolo del PM

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 9 – ISSN 2499-846X

Tribunale di Milano, Sez. I, ordinanza 15 settembre 2017
Giudice Dr. Salvini

Il Tribunale di Milano, Sez. I Pen., giudice monocratico, Dr. Salvini, ha emesso una interessante e degna di nota ordinanza in punto decreto di citazione diretta a giudizio. Nonostante l’assenza di precedenti noti sul punto, il magistrato milanese ha accolto l’istanza della difesa e dichiarato la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio a causa della mancanza della memoria difensiva ex art. 415 bis c.p.p. nel fascicolo del Pubblico Ministero.

La difesa dell’imputato (al quale venivano ascritti i reati di cui agli artt. 595, c.3 e 612 c.p.), a seguito della notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari, ha depositato (facendosi rilasciare copia con apposizione del timbro) nei termini memoria difensiva ex art. 415 bis, c.3 c.p.p. e contestuale richiesta di archiviazione.

A seguito della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio, la difesa dell’imputato, nel visionare il fascicolo del Pubblico Ministero, ha constatato che nello stesso non era mai pervenuta la memoria difensiva di cui all’art. 415 bis, c.3 c.p.p., la quale non compariva nemmeno nell’indice degli atti contenuti nel fascicolo.

All’udienza dibattimentale la difesa ha, così, eccepito la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, chiedendo la ritrasmissione del fascicolo al Pubblico Ministero (anche se l’art. 552 c.p.p. non prevede espressamente la nullità del decreto per tale fattispecie), perché lo stesso era stato emesso senza che il Pubblico Ministero avesse potuto visionare la memoria difensiva e quindi esprimersi sulla stessa.

Il giudice, a scioglimento della riserva, in data 15.9.17, rilevato che “la memoria presentata dalla difesa riguarda temi di rilievo per la valutazione, indipendentemente dalla loro fondatezza, dell’esito delle indagini quali, in ordine al reato di diffamazione, l’eventuale mancanza del requisito della comunicazione a più persone e, in materia di competenza territoriale, la possibile competenza di altre Autorità giudiziaria “ e rilevato che “tale mancato esercizio delle facoltà difensive, per ragioni non imputabili alla difesa stessa, è sostanzialmente equivalente al mancato svolgimento dell’interrogatorio qualora richiesto nella fase degli incombenti di cui all’art. 415 bis c.p.p. e che comunque si situa nel campo ed è assimilabile alla causa di nullità prevista dall’art. 178 lettera c) che riguarda l’assistenza dell’imputato”, ha dichiarato nullo il decreto di citazione diretta a giudizio con la conseguente ritrasmissione del fascicolo al Pubblico Ministero.

Il giudice ha, pertanto, equiparato la mancanza della memoria nel fascicolo del Pubblico Ministero al mancato svolgimento dell’interrogatorio qualora richiesto ex art. 415 bis c.p.p. e l’ha considerata una nullità di ordine generale prevista dall’art. 178 lett. c) c.p.p. riguardante l’assistenza dell’imputato.

Come citare il contribuo in una bibliografia:
G. Bordanzi, Nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per mancanza della memoria ex art. 415 bis c.p.p. nel fascicolo del PM, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 9

Gloria Bordanzi

Avvocato presso il Foro di Milano. Nata nel 1986 in provincia di Brescia. Dopo il diploma di maturità scientifica, nel marzo 2011 ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, discutendo una tesi in diritto processuale penale progredito dal titolo “Modelli organizzativi e riflessi processuali penali”, relatore Prof. Piermaria Corso. Collabora stabilmente con lo Studio Legale dell’Avv. Maria Teresa Zampogna di Milano dal maggio 2011. Nel 2014 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Milano. Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano con anzianità dal 15.1.2015. Nel 2014 ha partecipato al “Corso di tecnica e deontologia dell’avvocato penalista per l’abilitazione alla difesa d’ufficio avanti la giurisdizione ordinaria e nell’ambito del centro di identificazione ed espulsione”, organizzato dalla Camera Penale di Milano ed ha conseguito l’attestato di idoneità avendo superato il colloquio finale. Dal 2015 è iscritta alle liste dei Difensori d’Ufficio di Milano. Dal 2014 è iscritta alla Camera Penale di Milano “Gian Domenico Pisapia”, aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane. Pubblicazione: Settembre 2015 “La sentenza redatta con il sistema del c.d. “copia ed incolla” informatico degli atti d’indagine del PM”, pag. 72 e ss., in Fatti-Opinioni-Commenti Quaderno 2015, Unione Camere Penali Italiane, Osservatorio sui Processi del Doppio Binario e l’art. 111 Cost., Congresso Nazionale UCPI, Cagliari, Laruffa ed.