ARTICOLIDIRITTO PENALE

Depositate le motivazioni della Cassazione nei confronti di Pier Paolo Brega Massone

Cassazione Penale, Sez. I, 3 aprile 2018 (ud. 22 giugno 2017), n. 14776
Presidente Novik, Relatore Sandrini

Pubblichiamo, in considerazione dell’interesse mediatico della vicenda, le motivazioni della sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla prima sezione penale della Corte di Cassazione nei confronti di Pier Paolo Brega Massone, ex primario della Clinica Santa Rita di Milano.

In punto di diritto – nell’attesa di ospitare su questa rivista un contributo più approfondito nelle prossime settimane – la Cassazione ha affrontato il tema del rapporto tra dolo omicidiario (ai fini di una affermazione della responsabilità penale per il delitto di cui all’art. 575 c.p.) e omicidio preterintenzionale ex art. 584 c.p. ricordando come costituisca «ius receptum nell’elaborazione giurisprudenziale che l’elemento psicologico dell’omicidio preterintenzionale consiste nell’aver voluto, con dolo, l’evento minore rappresentato dalle lesioni cagionate alla persona offesa, e non anche l’evento più grave (la morte della vittima), che costituisce solo la conseguenza diretta, sul piano causale, della condotta dell’agente».

Con specifico riferimento al dolo omicidiario ex art. 575 c.p., l’accertata sussistenza del dolo di lesioni personali conseguente alla mancanza di giustificazione medico-chirurgica degli interventi – si legge nella sentenza – «se è destinata ad assumere ex se rilevanza decisiva agli effetti dell’integrazione del delitto di cui all’art. 584 c.p., non può tuttavia comportare alcuna attenuazione dell’onere della prova, gravante sull’accusa, sul punto relativo alla sussistenza dell’ulteriore elemento psicologico rappresentato dal dolo omicidiario, necessario a connotare il più grave titolo di reato che è stato ascritto ex art. 575 c.p. agli imputati, che esige la rigorosa dimostrazione, per ciascun singolo caso, che il medico-chirurgo si sia rappresentato e abbia voluto, o quantomeno accettato coi caratteri richiesti dalla figura del dolo eventuale, l’evento mortale come conseguenza della propria azione e condotta operatoria».

Pertanto – osserva il collegio – non è consentito attribuire «dirimente capacità dimostrativa, agli effetti della prova del dolo eventuale di omicidio, ai medesimi elementi di natura indiziaria che – se sono stati correttamente utilizzati e valorizzati sul piano della prova della irriconducibilità della condotta degli imputati a un esercizio lecito dell’attività medico-chirurgica, e della conseguente affermazione della natura dolosa della lesione dell’integrità fisica dei pazienti cagionata da interventi operatori privi di ogni legittimazione – non possono invece valere di per sé a integrare la prova (anche) della sussistenza dell’elemento psicologico, diverso e ulteriore, del più grave delitto di cui all’art. 575 c.p.».

Oltre alla necessità di un «autonomo vaglio critico volto a ricostruire l’iter decisionale dell’agente e il correlativo atteggiamento psichico nei riguardi dell’evento più grave concretamente verificatosi (la morte del paziente)», non possono essere ignorati «altri elementi indicatori, di potenziale segno contrario ed emersi dalle risultanze istruttorie», sulla base dei criteri di valutazione tipici della prova indiziaria secondo cui «al vaglio di ciascun elemento, singolarmente considerato, funzionale a verificarne la certezza e l’intrinseca capacità dimostrativa, deve far seguito un apprezzamento globale del quadro indiziario complessivo, unitariamente considerato, inteso ad accertare se le ambiguità residuate nei singoli elementi che lo compongono possano risolversi in un risultato probatorio munito di un alto grado di credibilità razionale».

Neanche – conclude la sentenza – è consentito al giudice attribuire «valenza indiziante del dolo di omicidio a condotte post factum degli imputati – come quelle consistite nella mancata richiesta dell’esame autoptico dei pazienti deceduti a seguito dell’intervento chirurgico o nell’omessa indicazione nelle schede di morte da essi redatte della possibile incidenza causale dell’intervento stesso nell’esito letale – senza confrontarsi criticamente  con la possibile insorgenza dell’elemento psichico che ha animato tali condotte soltanto in un momento successivo alla verificazione dell’evento (morte), in funzione di un interesse sopravvenuto a elidere o ridurre il rischio di accertamento di una propria responsabilità, non necessariamente riconducibile a un atteggiamento volitivo di natura dolosa preesistente all’intervento operatorio».

Alla luce di tali principi, la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al dolo di omicidio e alla qualificazione giuridica dei reati, rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’assise d’appello di Milano.

Redazione Giurisprudenza Penale

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