ARTICOLIDIRITTO PENALEParte generale

Omicidio e lesioni stradali (aggravate dallo stato di ebbrezza) e contravvenzione di guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186 c.d.s.): dopo il 25 marzo 2016 si applica la disciplina del reato complesso

Cassazione Penale, Sez. IV, 12 giugno 2018 (ud. 29 maggio 2018), n. 26857
Presidente Piccialli, Relatore Cenci

Si segnala la pronuncia con cui la quarta sezione penale si è pronunciata sul rapporto tra le fattispecie di omicidio e lesioni stradali aggravate dallo stato di stato di ebbrezza del conducente e la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 186 del d. lgs. 285 del 1992 (guida sotto l’influenza dell’alcool).

A seguito della introduzione delle innovative fattispecie autonome dell’omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi o gravissime – si legge nella sentenza – non può più aderirsi alla interpretazione, sinora diffusa, secondo cui si ha concorso di reati, e non un reato complesso, in caso di omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale, quando detta violazione dia, di per sé, luogo ad un illecito contravvenzionale.

E’ stato, quindi, affermato il seguente principio di diritto: «nel caso in cui si contesti all’imputato di essersi, dopo il 25 marzo 2016 (data di entrata in vigore della legge n. 41 del 2016), posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza e di avere in tale stato cagionato, per colpa, la morte di una o più persone – ovvero lesioni gravi o gravissime alle stesse – dovrà prendersi atto che la condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica viene a perdere la propria autonomia, in quanto circostanza aggravante dei reati di cui agli artt. 589-bis, comma 1, e 590-bis, comma 1, cod. pen., con conseguente necessaria applicazione della disciplina sul reato complesso ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. pen., ed esclusione invece dell’applicabilità di quella generale sul concorso di reati».

La stessa soluzione dovrà, naturalmente, valere – precisa la Corte – nel caso di guida in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanza stupefacenti o psicotrope (artt. 589-bis, comma 2, e 590-bis, comma 2, cod. pen.).

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com