ARTICOLIDelitti contro il patrimonioDIRITTO PENALEParte speciale

Autoriciclaggio: la Cassazione definisce i contorni della clausola di non punibilità del quarto comma dell’art. 648-ter.1.

Cassazione Penale, Sez. II, 5 luglio 2018 (ud. 7 giugno 2018), n. 30399
Presidente Davigo, Relatore Rago

Si segnala, in tema di autoriciclaggio, la sentenza con cui la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’interpretazione da dare al quarto comma dell’art. 648-ter.1. c.p. ai sensi del quale, come è noto, «fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale».

Si tratta di una clausola – si legge nella decisione – su cui è sorto un dibattito in dottrina all’indomani dell’introduzione nel nostro ordinamento del delitto di autoriciclaggio:

  • secondo una prima tesi – restrittiva e di stretta interpretazione – la norma andrebbe interpretata secondo il senso fatto palese dal significato proprio delle suddette parole e cioè nel senso che la suddetta clausola non si applica alle condotte descritte nei commi precedenti: “fuori dei casi [….]” a livello semantico, null’altro significa che la fattispecie prevista è diversa ed autonoma rispetto a quelle previste nei “commi precedenti“. Tale tesi pone, dunque, il suo baricentro sulla condotta descritta nel primo comma: di conseguenza, una volta che la fattispecie criminosa sia integra in tutti i suoi requisiti, l’agente è sanzionabile penalmente essendo del tutto indifferente che, alla fine delle operazioni di autoriciclaggio, egli abbia “meramente” utilizzato o goduto personalmente dei suddetti beni a titolo personale.
  • una seconda tesi – estensiva – tende a ricondurre nell’alveo delle condotte non punibili tutte quelle che, seppure rientranti in quelle descritte nel primo comma, abbiano come risultato finale quello della mera utilizzazione o godimento personale dei proventi del reato presupposto.

La Cassazione ha aderito al primo orientamento affermando il seguente principio di diritto: «la clausola di non punibilità prevista nel comma quarto dell’art. 648 ter 1 cod. pen. a norma della quale “fuori dei casi di cui ai commi precedenti [….]” va intesa ed interpretata nel senso fatto palese dal significato proprio delle suddette parole e cioè che la fattispecie ivi prevista non si applica alle condotte descritte nei commi precedenti. Di conseguenza, l’agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa».

Redazione Giurisprudenza Penale

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