ARTICOLIDALLA CONSULTA

Incostituzionale la norma che, rinviando al codice di autoregolamentazione, consentiva agli avvocati di astenersi dalle udienze nei processi con imputati detenuti

Corte Costituzionale, 27 luglio 2018 (ud. 4 luglio 2018) sentenza n. 180
Presidente Lattanzi, Relatore Amoroso

Come avevamo anticipato, era prevista per il 4 luglio l’udienza sulla questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Reggio Emilia nel cd. maxi processo Aemilia – dell’articolo 2-bis Legge 12 giugno 1990 n. 146 (norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali) nella parte in cui consente che il Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati stabilisca, all’articolo 4 c. 1 lett. b), che nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, analogamente a quanto previsto dall’articolo 420-ter c. 5 c.p.p., si proceda malgrado l’astensione del difensore solo ove l’imputato lo consenta.

La Corte Costituzionale ha ritenuto la questione fondata e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2-bis della legge 13 giugno 1990, n. 146 nella parte in cui consentiva che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, nel regolare l’astensione degli avvocati nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare, interferisca con la disciplina della libertà personale dell’imputato.

Redazione Giurisprudenza Penale

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