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La giurisdizione della Corte Penale Internazionale sulla deportazione Rohingya: la Corte risponde all’Ufficio del Procuratore

in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 9 – ISSN 2499-846X

International Criminal Court, Pre-Trial Chamber I, 6 September 2018,
Decision on the “Prosecution’s Request for a Ruling on Jurisdiction under Article 19(3) of the Statute”

1. La richiesta dell’Ufficio del Procuratore

Lo scorso 9 aprile l’Ufficio del Procuratore presso la Corte Penale Internazionale ha chiesto ai giudici dell’Aja di pronunciarsi su una questione di giurisdizione, esercitando la facoltà conferitagli dall’art. 19 (3) dello Statuto di Roma.

La vicenda che ha messo in moto l’organo investigativo della Corte ai sensi dell’art. 15 dello Statuto riguarda l’asserita deportazione dei Rohingya, gruppo etnico di religione islamica del Myanmar, che secondo gli osservatori internazionali è da anni vittima di politiche repressive e condotte persecutorie che ammontano a  pulizia etnica, genocidio e deportazione.

La questione di diritto nasce dal fatto che il Myanmar, ossia lo stato ove si sarebbero svolte le condotte criminose secondo il diritto penale internazionale, non è uno Stato firmatario dello Statuto di Roma e per questo motivo la Corte non avrebbe il potere di esercitare la propria giurisdizione ex art. 12(2)(a) dello Statuto. Tuttavia, il Procuratore nota che i Rohingya avrebbero subito, a partire dal 25 agosto 2017, una vera e propria “operazione di pulizia” avente l’obiettivo di deportare l’intera popolazione oltre il confine con il Bangladesh, quest’ultimo invece stato membro della CPI. La giurisdizione della Corte, si chiede la Procura, potrebbe quindi radicarsi sulla base della frazione di condotta criminosa posta in essere in Bangladesh?

2. La decisione della Camera Preliminare

Con decisione del 6 settembre 2018, dopo aver esaminato le osservazioni delle vittime, del governo bengalese e dopo aver preso atto di una dichiarazione pubblica del Myanmar di non collaborazione, la Pre-Trial Chamber I ha affermato la giurisdizione della Corte.

In primo luogo, la Camera Preliminare ha dichiarato di potersi pronunciare sulla questione, in quanto l’art. 119(1) dello Statuto prevede che ogni disputa concernente le funzioni giudiziali della Corte debba essere risolta con decisione della stessa, ivi comprese le questioni di giurisdizione. Inoltre, essa ha invocato il principio della cd. competenza sulla competenza, affermato dalla giurisprudenza di numerosi corti e tribunali internazionali, secondo il quale un organo giudiziario ha il potere di definire i limiti della propria giurisdizione.

In secondo luogo, i giudici hanno voluto rispondere alle dichiarazioni pubbliche del governo birmano che accusano la Corte di voler illegittimamente estendere la propria giurisdizione su uno stato non firmatario, in violazione del diritto internazionale dei trattati e del principio pacta tertiis nec nocent nec pro sunt. La Camera preliminare, dopo un breve excursus storico e dottrinale, ha affermato che la CPI è un organo giurisdizionale dotato di personalità internazionale oggettiva, a prescindere dalla soggettività riconosciutale da ciascuno stato membro, e del potere di agire contro l’impunità dei crimini più gravi sullo scenario internazionale, in cooperazione con tutti gli Stati, siano questi firmatari oppure no. Ciò non toglie che la Corte non sia dotata di giurisdizione erga omnes e che quindi sia necessaria una decisione della camera sul punto.

Entrando nel merito della questione, la Corte ha statuito che l’art. 7(1) dello Statuto, il quale alla lettera (d) elenca tra i crimini contro l’umanità la “deportazione ed il trasferimento forzato di popolazioni” deve essere interpretato nel senso di prevedere due distinte condotte criminose, che differiscono per luogo finale del trasferimento. Il crimine di deportazione si integra infatti quando la popolazione è trasferita nel territorio di un altro stato, mentre il trasferimento forzato avviene entro i confini nazionali. Inoltre, i giudici rilevano che secondo l’art. 7(2)(d) il crimine di deportazione è a condotta aperta, essendo costituito dall’espulsione e da tutta una serie di atti coercitivi tra i quali privazione dei diritti umani, omicidi, violenze sessuali, torture, sparizioni forzate, saccheggi.

Dopo aver fornito l’interpretazione del crimine di deportazione ex art. 7(1)(d) dello Statuto, la Corte è passata all’esame della questione di giurisdizione ai sensi dell’art. 12(2)(a). Questa previsione autorizza la CPI ad esercitare la propria giurisdizione nello Stato membro in cui si è verificata la condotta. Orbene, secondo i giudici della Camera Preliminare, sarebbe sufficiente che almeno uno degli elementi della fattispecie criminosa ex art. 5 sia stato posto in essere nello Stato che ha accettato la giurisdizione della Corte. Tale prospettazione è in particolar modo calzante alla luce del carattere transfrontaliero del crimine di deportazione: come detto, la condotta deve necessariamente coinvolgere il territorio di due stati e nessuna norma nello Statuto impone che debba trattarsi di due Stati membri.

Sulla scorta di tali argomentazioni, i giudici hanno stabilito che gli atti di deportazione iniziati in uno Stato non membro dello Statuto e conclusi nel territorio di uno Stato membro, siano da ricomprendersi nell’ambito dell’art. 12(2)(a). Di conseguenza, la Corte ha giurisdizione sull’asserita deportazione dei membri della popolazione Rohingya dal Myanmar al Bangladesh e sugli altri crimini rilevanti ex art. 5 dello Statuto, ove tali allegazioni siano opportunamente suffragate.

La Corte ha infine indicato all’Ufficio del procuratore che, non essendo prevista una fase processuale precedente all’esame preliminare della situazione, è opportuno procedere con il medesimo finché si sia raggiunta la soglia richiesta dallo Statuto per formulare l’istanza di apertura delle investigazioni.

3. La dissenting opinion

La decisione della Pre-Trial Chamber I è stata raggiunta a maggioranza di due giudici su tre. Il giudice Perrin de Brichambaut si è infatti discostato dalle conclusioni dei colleghi per motivi procedurali. A suo parere, nel caso di specie, nè gli artt. 19(3) and 119(1) dello Statuto, né il principio della competenza sulla competenza conferiscono alla Camera preliminare di pronunciarsi sulla giurisdizione. Tra le altre argomentazioni, il giudice osserva che in questa fase embrionale del procedimento la Procura non ha ancora identificato un “caso” mediante un mandato di cattura od un ordine di comparizione. Ciò non toglie che la Corte potrà decidere sul punto dopo il deposito da parte dell’ufficio del Procuratore della richiesta di aprire un’investigazione.

Come citare il contributo in una bibliografia:
S. Carrer, La giurisdizione della Corte Penale Internazionale sulla deportazione Rohingya: la Corte risponde all’Ufficio del Procuratore, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 9