ARTICOLIDIRITTO PENALE

Sulla configurabilità del reato di cui all’art. 270-bis c.p. nel caso di cellule serventi rispetto ad un’organizzazione terroristica internazionale

Cassazione Penale, Sez. VI, 11 settembre 2018 (ud. 23 febbraio 2018), n. 40348
Presidente Fidelbo, Relatore Silvestri

Con la pronuncia n. 40348, depositata l’11 settembre 2018, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla configurabilità del reato di cui all’art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico).

Ai fini della sussistenza del reato in questione – si legge in sentenza – «è necessaria una condotta del singolo che si innesti in una struttura organizzata, anche elementare, che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l’attuazione del programma criminoso», dovendosi accertare – sul piano soggettivo – «due diverse finalità: la “finalità finale”, che consiste in un scopo, in un risultato “politico” e la “finalità strumentale”, che consiste invece nella realizzazione di fatti di reato oggetto del programma criminoso».

Tuttavia, «sono situazioni molto diverse tra loro quella in cui le condotte siano considerate indicative/costitutive di una associazione – per così dire – autonoma rispetto ad associazioni criminose internazionali – della cui esistenza non si dubita – e quella in cui le condotte oggetto del procedimento penale siano, invece, ricondotte ad associazioni ritenute pacificamente esistenti, nel senso che i soggetti sostanzialmente costituiscono una cellula, legata ad un’associazione internazionale pacificamente riconosciuta tale: mentre nella prima ipotesi è necessario fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, nella seconda ipotesi, invece, il quadro probatorio si semplifica notevolmente, dovendosi la prova concentrare soprattutto sull’esistenza di un legame tra la cellula e l’organizzazione criminale».

Nei casi in cui – prosegue la Corte – si faccia riferimento a una cellula collegata all’organizzazione criminale Isis, «non si pongono problemi in ordine all’accertamento delle finalità (finale e strumentale) dell’organizzazione madre, in quanto elementi sostanzialmente presupposti nella misura in cui si ritiene sussistente il collegamento tra la cellula e organizzazioni terroristiche pacificamente esistenti e considerate tali, come, appunto, l’Isis; ciò che tuttavia
deve essere accertato è l’esistenza di un legame, di un collegamento reale tra la cellula e l’organizzazione attiva all’estero, atteso che solo in presenza di un siffatto collegamento, condotte di per sé o non rilevanti o integranti fattispecie autonome di reato – come la raccolta di fondi, la fornitura di documenti falsi, l’opera di proselitismo e indottrinamento, il favoreggiamento dell’ingresso clandestino in Italia – possono assumere rilevanza anche nel caso in cui il “gruppo locale” non risulti, come nel caso di specie, direttamente impegnato in attività terroristiche».

E’ stato, dunque, affermato il principio di diritto secondo cui «ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 270-bis c.p. con riferimento a cellule serventi rispetto ad un’organizzazione terroristica internazionale, è necessaria la prova di un legame effettivo tra le prime e la seconda, pur non essendo richiesto che il singolo gruppo locale sia direttamente impegnato in attività terroristiche».

Redazione Giurisprudenza Penale

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