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La (mancanza di una) clausola di coscienza nella legge italiana sul fine vita

in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 1-bis – ISSN 2499-846X

di Eleonora Canale e Ilaria Del Vecchio

La legge italiana sul tema del fine-vita (L. n. 219 del 2017) regola – per la prima volta – il consenso anticipato ai trattamenti medici (DAT – Dichiarazioni Anticipate di Trattamento). Ciò include il consenso a interrompere i trattamenti (o il rifiuto di trattamenti) anche laddove questi possano causare – pur se indirettamente – la morte del paziente.

Di qui può sorgere un conflitto tra le volontà del paziente e le scelte di coscienza dello staff medico chiamato a dare esecuzione alle DAT. La legge, tuttavia, non prevede espressamente alcuna forma di obiezione di coscienza del personale medico. Da questa “omissione” ne deriva una importante questione applicativa a cui il presente lavoro cerca di dare soluzione.

Nella prima parte si ricostruiranno le linee fondamentali della teoria del valore costituzionale dell’obiezione di coscienza.

Nella seconda parte saranno esplorati i tre percorsi ermeneutici attraverso i quali leggere la scelta del legislatore, identificando, infine, le ragioni a favore della lettura restrittiva della legge.

Come citare il contributo in una bibliografia:
E. Canale – I. Del Vecchio, La (mancanza di una) clausola di coscienza nella legge italiana sul fine vita, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 1-bis