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Abrogazione del reato di ingiuria: dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

Corte Costituzionale, 6 marzo 2019, sentenza n. 37
Presidente Lattanzi, Relatore Viganò

Come avevamo anticipato, il Giudice di Pace di Venezia, con due ordinanze di identico tenore, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 67 del 28 aprile 2014 e dell’art. 1, lettera c), del decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016, nella parte in cui hanno disposto l’abrogazione del reato di ingiuria, ex art. 594 c.p., per contrasto con gli articoli 2, 3, 10 e 117 della Costituzione (sull’intervento legislativo si rinvia all’articolo di L. Roccatagliata, I decreti sulle depenalizzazioni in Gazzetta Ufficiale. Ecco cosa cambia, in questa Rivista, 2016, 1).

Posto che «diritti inviolabili dell’essere umano debbono essere tutelati dalle norme penali per l’efficacia deterrente della sanzione penale» – scriveva il giudice a quo – «nel caso di specie il legislatore ha approvato con legge ordinaria la contestuale abrogazione della fattispecie delittuosa dal codice penale ed ha introdotto una tutela privatistica del bene costituzionalmente protetto, utilizzando il medesimo testo del primo comma dell’art. 594 codice penale, andando così a degradare il reato che tutela un bene di rilevanza costituzionale ad un illecito civile sottoposto unicamente al nuovo istituto della sanzione pecuniaria civile (art. 4 del decreto legislativo n. 7/2016) e ledendo, ad avviso del remittente, gli articoli 2 e 3 della Costituzione posti a tutela dei diritti fondamentali della persona, universalmente riconosciuti».

Con sentenza depositata il 6 marzo 2019, le questioni sono state dichiarate inammissibili dalla Corte Costituzionale.

Redazione Giurisprudenza Penale

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