ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEImpugnazioni

Interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di assoluzione dell’imputato con la formula “perché il fatto non costituisce reato”: la parola alle Sezioni Unite

Cassazione Penale, Sez. II, Ordinanza, 1 aprile 2019 (ud. 15 marzo 2019), n. 14080
Presidente Prestipino, Relatore Pazienza

Con ordinanza n. 14080, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se sussista l’interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di assoluzione dell’imputato con la formula “perché il fatto non costituisce reato».

L’intervento delle Sezioni Unite del 2008 (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, n. Guerra, Rv. 240815) non ha impedito – si legge nell’ordinanza – il persistere di un panorama giurisprudenziale tutt’altro che omogeneo, anche nelle più recenti pronunce: secondo un primo orientamento, «è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione con la formula ‘perché il fatto non costituisce reato’, non avendo tale sentenza efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno»; secondo altro indirizzo, al contrario, «sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare, ai fini civili, la sentenza di assoluzione dell’imputato con la formula “perché il fatto non costituisce reato” (per mancanza dell’elemento psicologico), in quanto, ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen., l’azione civile per il risarcimento del danno da fatto illecito è preclusa, oltre che nei casi in cui l’imputato sia stato assolto per non avere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, anche quando egli sia stato assolto perché il fatto non costituisce reato, data l’identità di natura e di intensità dell’elemento psicologico rilevante ai fini penali e a quelli civili, con la conseguenza che un’eventuale pronuncia del giudice civile che dovesse affermare la sussistenza di tale elemento, escluso o messo in dubbio dalla sentenza penale irrevocabile, si  porrebbe in contrasto con il principio dell’unità della funzione giurisdizionale»

Redazione Giurisprudenza Penale

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