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Un’altra decisione sulla irretroattività delle modifiche apportate all’art. 4-bis O.P. dalla “spazzacorrotti”

Corte di Appello di Reggio Calabria, Sez. II, ordinanza, 10 aprile 2019
Presidente Palumbo, Relatore Varrecchione

Segnaliamo ai lettori un’altra interessante decisione relativa ai profili di diritto intertemporale della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. Spazzacorrotti) in tema di esecuzione delle pene detentive per reati cd. ostativi.

La questione – si legge nell’ordinanza – «può essere così sinteticamente ricostruita: premesso che l’art. 1 c. 6 della legge 3/2019 – che ha inserito nell’art. 4-bis o.p. anche l’art. 314 c.p. – non prevede alcuna norma di diritto intertemporale, occorre decidere se il nuovo art. 656 comma 9 c.p.p. possa trovare applicazione per tutte le esecuzioni in corso al momento della sua entrata in vigore o se sia individuabile un limite temporale solo a partire dal quale la norme di nuova introduzione può produrre effetto. In assenza di una chiara scelta del legislatorela risposta è demandata al giudice, che dovrà valutare la natura sostanziale o processuale della norma di nuova introduzione e verificare se, in ossequio ai principi espressi nell’art. 25 Cost., nell’art. 2 c.p. e nell’art. 7 CEDU, debba essere dichiarata la irretroattività della norma penale più sfavorevole per i condannati che abbiano commesso il fatto-reato in epoca antecedente all’entrata in vigore della leggepeggiorativa».

Ponendosi sulla stessa posizione già sostenuta dal GIP del Tribunale di Como, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha ritenuto di non poter aderire all’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui  le norme che compongono l’ordinamento penitenziario avrebbero natura processuale e, pertanto, in difetto di espressa previsione, ad esse non sarebbe applicabile il disposto dell’art. 2 c.p., bensì il principio processuale “tempus regit actum“.

Non può non riconoscersi – si legge nell’ordinanza – che quelle che, con una truffa delle etichette, vengono considerate norme meramente processuali, perchè attinenti alle modalità di esecuzione della pena, siano in realtà norme che incidono sostanzialmente sulla natura afflittiva della pena: una modifica legislativa peggiorativa di tali norme, conseguentemente, può determinare gravi pregiudizi per il condannato e aggredire in modo significativo il bene della libertà personale».

Applicare retroattivamente una norma che trasfigura il contenuto della sanzione – conclude l’ordinanza – «significa violare l’art. 117 Cost. integrato dall’art. 7 CEDU nonché gli art. 25 c. 2 Cost. e l’art. 2 c.p., norme il cui raggio di operatività non può non estendersi a tutte le disposizioni che, a prescindere dalle etichette, abbiano, come nel caso di specie, un contenuto afflittivo o intrinsecamente punitivo».

In conclusione, «in assenza di una disciplina transitoria, deve intendersi che la nuova norma introdotta dalla Legge n. 3/2019, che ha inserito l’art. 314 c.p. nell’elenco di cui all’art. 4-bis O.P., richiamato dall’art. 656 comma 9 lett. a) c.p.p., non possa trovare applicazione nel caso di specie avendo un contenuto intrinsecamente afflittivo e sanzionatorio».

Si consideri – conclude la Corte di Appello di Reggio Calabria – che anche la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12541/2019, ha affermato che «non parrebbe manifestamente infondata la prospettazione difensiva secondo la quale l’avere il legislatore cambiato in itinere le “carte in tavola” senza prevedere alcuna norma transitoria presenti tratti di dubbia conformità con l’art. 7 CEDU e, quindi, con l’art. 117 Cost., là dove si traduce nei confronti del ricorrente nel passaggio – “a sorpresa” e dunque non prevedibile – da una sanzione patteggiata “senza assaggio di pena” ad una sanzione con necessaria incarcerazione, giusta il già rilevato operare del combinato disposto degli artt. 656, comma 9 lett. a), cod. proc. pen. e 4-bis ord. penit.».

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Ricordiamo ai lettori che, nel frattempo, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, la Corte di Appello di Lecce e il Tribunale di Sorveglianza di Venezia hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 6 lett. b) della Legge n. 3/2019 nella parte in cui ha mancato di prevedere un regime intertemporale, con conseguente applicabilità immediata della nuova disciplina ai fatti commessi prima della entrata in vigore della legge.

Per un approfondimento sul punto, rinviamo agli articoli di V. Alberta, L’introduzione dei reati contro la pubblica amministrazione nell’art. 4 bis, co. 1, OP: questioni di diritto intertemporale, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 2 e M. Passione, Vecchie e nuove preclusioni, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 3.

Redazione Giurisprudenza Penale

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