ARTICOLIDalle Sezioni Unite

L’informazione provvisoria delle Sezioni Unite sul principio di immutabilità del giudice

Cassazione Penale, Sezioni Unite, ud. 30 maggio 2019, informazione provvisoria n. 14
Presidente Carcano, Relatore Beltrani

Come avevamo anticipato, con ordinanza n. 2977 del 2019 erano state rimesse alle Sezioni Unite le seguenti questione di diritto: «se il principio di immutabilità del giudice, sancito dall’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., riguarda l’effettivo svolgimento dell’intera fase successiva alla dichiarazione di apertura del dibattimento, comprensiva anche del momento della formulazione delle richieste delle prove e/o di quello dell’adozione della relativa ordinanza di ammissione, oppure è principio che inerisce solo alla fase dibattimentale dell’assunzione delle prove dichiarative; se per il rispetto del principio di immutabilità del giudice, sancito dall’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., in caso di mutamento della composizione del giudice dopo l’assunzione delle prove dichiarative, è sufficiente solo accertare che le parti non si siano opposte alla lettura delle dichiarazioni raccolte nel precedente dibattimento oppure occorre verificare la presenza di ulteriori circostanze processuali che rendano univoco il comportamento omissivo degli interessati».

All’udienza del 30 maggio 2019, le Sezioni Unite hanno fornito la seguente soluzione: «per il principio di immutabilità di cui all’art. 525 cod. proc. pen. il giudice che procede alla deliberazione finale deve essere lo stesso che ha disposto l’ammissione della prova; non di meno, i provvedimenti in tema di ammissione della prova si intendono confermati se non espressamente modificati o revocati; a seguito della rinnovazione del dibattimento, il consenso delle parti alla lettura ex art. 511 cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione non è necessario quando la ripetizione dell’esame, già svolto dinanzi al giudice diversamente composto, non abbia avuto luogo in mancanza di richiesta della parte che ne aveva domandato l’ammissione oppure perchè non ammessa o non più possibile».

Pubblicheremo le motivazioni della decisione appena disponibili.

Ricordiamo ai lettori che è stata recentemente depositata la sentenza n. 132 del 2019 della Corte Costituzionale nella quale si affronta il tema della legittimità costituzionale degli articoli 525 comma 2, 526 comma 1 e 511 c.p.p.

Redazione Giurisprudenza Penale

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