ARTICOLIDelitti contro il patrimonioDIRITTO PENALEParte speciale

Sulla configurabilità della appropriazione indebita d’uso

Cassazione Penale, Sez. II, 31 maggio 2019 (ud. 6 febbraio 2019), n. 24471
Presidente Gallo, Relatore Verga

Con la pronuncia allegata, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla configurabilità della cd. appropriazione indebita d’uso.

Si tratta di un tema – si legge nella pronuncia – su cui si sono formati differenti orientamenti giurisprudenziali:

  • secondo un orientamento più risalente «non è prevista come reato la semplice appropriazione indebita d’uso, poiché elemento essenziale del delitto di cui all’art. 646 c.p.,è l’inversione del possesso in dominio: l’uso, come qualsiasi profitto che si ricavi illegittimamente dalla cosa posseduta, può essere assunto, in concorso dell’elemento subiettivo, come elemento di prova dell’avvenuta appropriazione, ma non può, di per se, essere considerato sufficiente ad integrare l’estremo obiettivo del delitto, occorrendo che all’atto materiale, che ecceda le facoltà inerenti al possesso, si accompagni, esplicita od implicita ma inequivocabile, la manifestazione della volontà del soggetto attivo di tenere come propria la cosa»; ancora, si è affermato che «la semplice appropriazione indebita d’uso non è prevista come ipotesi di reato, giacché elemento essenziale del delitto previsto dallo art. 646 c.p. è l’inversione del possesso in dominio»;
  • a conclusioni opposte perviene un differente orientamento, secondo il quale «l’appropriazione indebita può consistere anche nel solo uso della cosa, il quale è un modo di esercitarne il diritto di proprietà, se l’uso stesso non sia assolutamente consentito, atteso il titolo del possesso, ovvero risulti diverso da quello che, secondo questo titolo, è legittimo, divenendo cosi manifestamente un mezzo per effettuare l’appropriazione, se accompagnato dalla volontà di disporre della cosa come se fosse propria».

La Corte aderito all’orientamento giurisprudenziale che considera sussistente il reato di appropriazione indebita, anche nell’ipotesi di uso indebito della cosa, qualora ricorrano determinate circostanze: «quello che conta è che l’uso indebito del bene sia avvenuto trascendendo completamente i limiti del titolo in virtù del quale l’agente deteneva in custodia il bene, di modo che l’atto comporti un impossessamento, sia pure temporaneo, del bene, determinandosi così quell’inversione del possesso che costituisce l’elemento oggettivo della struttura del reato».

Redazione Giurisprudenza Penale

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