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Gestione abusiva di rifiuti, occasionalità della condotta e confisca del mezzo ai danni del terzo estraneo

in Giurisprudenza Penale, 2019, 10 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sez. III, 29 maggio 2019 (ud. 29 marzo 2019), n. 23818
Presidente Izzo, Relatore Ramacci, Ricorrente Dapi

La sentenza della Cassazione in commento ritorna sul tema, fortemente dibattuto nei processi in materia ambientale, della rilevanza delle condotte occasionali di gestione abusiva di rifiuti, nella forma dell’attività di trasporto svolta in violazione della disciplina regolatoria di settore, punibile ai sensi dell’articolo 256, comma 1 d.lgs. 152/2006.

La Corte, dato atto del contrasto relativo alla natura propria/comune della contravvenzione, adotta un’impostazione intermedia di stampo “funzionalista”, indicando alcuni indici probatori sintomatici dell’esercizio non occasionale dell’attività di trasporto, idonei a orientare l’interprete nel senso del carattere organizzato e continuativo della condotta abusiva.

Parallelamente, il giudice di legittimità fornisce importanti precisazioni in ordine al regime della confisca del mezzo ai danni del terzo estraneo al reato, imponendo di svolgere alcune considerazioni in chiave critica e prospettica sullo statuto della confisca in materia penale ambientale, al fine di adottare una lettura dell’istituto conforme ai princìpi di derivazione convenzionale.

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Riccardi, Gestione abusiva di rifiuti, occasionalità della condotta e confisca del mezzo ai danni del terzo estraneo, in Giurisprudenza Penale, 2019, 10