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I divieti sulla spedizione e ricezione di denaro e valori con la corrispondenza da parte del detenuto in regime di 41-bis

in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 1-bis – ISSN 2499-846X

Il contributo sviluppa dapprima un excursus del 41-bis, la cd “tortura democratica”, a partire dalla sua entrata in vigore con il noto decreto legge Scotti – Martelli del 8.6.1992, fino alla sua stabilizzazione con la legge 279 del 2002 e poi con la successiva legge 94 del 2009. Si affronta il tema degli interventi della Consulta, prima tra tutte quella che individuò i cd. limiti “interni” ed “esterni”, entro cui potevano essere confinate le restrizioni del regime ed essere superate le censure di violazione dell’art 3 e art 27 Costituzione; anche i correttivi che il Ministero apporta, cercando via via di allineare la regolamentazione coi principi delle sentenze, sono rintracciati. Non si dimentica la CEDU che, nel corso dei decenni, interviene con decisioni di condanna sull’illegittimità del regime rispetto alla violazione degli standard di tutela dei diritti umani. È la sospensione delle “normali regole di trattamento”, infatti, quella che al 41-bis colpisce i diritti e le libertà dei detenuti a partire dai colloqui, le telefonate, gli oggetti personali in cella, le ore d’aria e persino il peculio e la corrispondenza: la ratio è quella di sospendere le garanzie costituzionali per la finalità della tutela dell’ordine sociale attraverso la separazione del detenuto dal mondo esterno.

Si affronta nello specifico il tema della spesa, il sopravvitto, il modello 72, fino al divieto di ricevere le somme in peculio superiori all’ammontare mensile predeterminato. Non solo il DPR 230/2000, ma anche la circolare del 2 ottobre 2017 del Ministro della Giustizia, ne hanno circoscritto i limiti in tema di contatto dei detenuti, sia nei rapporti tra loro che con la comunità esterna. Il diritto di ricevere le somme attraverso il vaglia postale prevede limitazioni nel caso provenga o sia destinato alle cd. terze persone.

È tal riguardo che si affronta un caso di intervento della Suprema Corte di Cassazione: annullando con rinvio gli ermellini hanno ribadito la carenza di motivazione sul pericolo paventato a fronte della ricezione di peculio da parte di terzi, come forma di mantenimento del collegamento con l’organizzazione esterna. Certo a fronte delle criticità della circolare citata, non si può che concludere auspicando un contemperamento delle garanzie di pari rango costituzionale in gioco, laddove se da una parte vi sia la necessità di garantire la sicurezza sociale, dall’altra si potrebbe superare il timore di dichiararsi in favore del rispetto del costituzionale diritto della dignità umana.

Come citare il contributo in una bibliografia:
S. Giannetti, I divieti sulla spedizione e ricezione di denaro e valori con la corrispondenza da parte del detenuto in regime di 41-bis, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 1-bis