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Consiglio dei ministri approva il decreto sull’emergenza carceri

74150-icoDurante il consiglio dei ministri n. 41 del 17 dicembre 2013 – su proposta del ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri – è stato approvato un decreto legge in materia penitenziaria. Il testo – si legge nel comunicato – nasce dalla necessità di restituire alle persone detenute la possibilità di un effettivo esercizio dei diritti fondamentali e di affrontare il fenomeno dell’ormai endemico sovraffollamento carcerario, nel rispetto delle fondamentali istanze di sicurezza della collettività.

Tenendo conto anche delle sollecitazioni provenienti dal Presidente della Repubblica, dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, si introduce un pacchetto di misure che operano su distinti piani con l’obiettivo di diminuire, in maniera selettiva e non indiscriminata, il numero delle persone ristrette in carcere.

Tale obiettivo viene perseguito attraverso misure dirette ad incidere sia sui flussi di ingresso negli istituti di pena (con un intervento “chirurgico” in materia di piccolo spaccio di stupefacenti, responsabile della presenza in carcere di un numero elevatissimo di persone) che su quelli di uscita dal circuito penitenziario (estendendo la possibilità di accesso all’affidamento in prova al servizio sociale, sia ordinario che terapeutico; ampliando a 75 giorni per ciascun semestre la riduzione per la liberazione anticipata, in un arco di tempo compreso tra il 1 gennaio 2010 e il dicembre 2015; stabilizzando l’istituto della esecuzione della pena presso il domicilio prevista dalla legge n. 199 del 2010).

  • La modifica riguarda ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti e consiste nell’introduzione di una nuova ipotesi di reato in luogo della previgente circostanza attenuante. Infatti, per il sistema del bilanciamento delle circostanze che poteva comportare l’azzeramento di quella attenuante legata alla lieve entità del fatto si arrivava spesso a pene molto alte e sproporzionate. La norma prevede comunque una riduzione, nel massimo, della pena edittale. Per quanto attiene all’affidamento terapeutico si interviene esclusivamente per ampliare le ipotesi concessione anche ai casi di  precedenti violazioni (come indicato dalla Corte Costituzionale) che, ovviamente continuano ad essere sottoposte alla valutazione del Giudice.
  • Per quanto riguarda la “liberazione anticipata” si amplia il beneficio dell’aumento dei giorni di detenzione (da 60 a 75) per ciascun semestre di pena espiata. L’applicazione retroattiva comporta una contenuta anticipazione di una uscita che si verificherebbe comunque in tempi brevi. Non si tratta di una misura automatica e non si determina una liberazione immediata (in massa) di un numero rilevante di detenuti, ma è spalmata nel tempo e comunque sottoposta alla rivalutazione del Giudice che deve verificare il corretto comportamento dei detenuti. Inoltre per i reati più gravi previsti dall’art.4 bis dell’ord. Pen. è richiesta una motivazione rafforzata per giustificare la riduzione.

La misura (già preannunciata ed approvata dal Comitato dei Ministri di Strasburgo nell’incontro del 5 novembre) è indispensabile anche per adeguarsi alla sentenza Torreggiani della Corte Europea dei diritti dell’uomo che impone l’adozione di misure compensative interne per il sovraffollamento.

Si rafforzano gli strumenti di tutela dei diritti delle persone detenute:

  • viene istituita la figura del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale (intervento, quest’ultimo, senza alcun onere per la finanza pubblica);
  • viene anche previsto un nuovo procedimento giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza (caratterizzato da meccanismi diretti a garantire l’effettività delle decisioni giudiziarie, nella prassi troppo spesso inevase) finalizzato a garantire ai detenuti e internati la tutela dei loro diritti.
  • vengono introdotte norme dirette a semplificare la trattazione di alcune materie di competenza della magistratura di sorveglianza, sulla quale graverà, in termini organizzativi, il peso dell’intervento d’urgenza.

Si interviene, infine, sulla disciplina della espulsione per detenuti non appartenenti alla UE attraverso un ampliamento della platea dei potenziali destinatari della misura e mediante un più efficace coordinamento dei vari organi coinvolti nell’iter procedurale (secondo statistiche del Ministero della giustizia al 30 luglio 2013 su 22.812 detenuti stranieri circa 18.000 erano non UE).

E’ importante sottolineare, come le misure proposte non segnino affatto un generalizzato depotenziamento della risposta giudiziaria penale, presuppongono anzi sempre e comunque, una valutazione da parte del giudice. E’ il caso, ad esempio, della c.d. liberazione anticipata speciale, che oltre a costituire un istituto temporaneo, in realtà realizza il mero ampliamento della portata di un beneficio già presente nell’ordinamento penitenziario, anticipando un effetto, quello della liberazione, che comunque si produrrebbe.

Inoltre, restano ferme le misure di rigore nei confronti delle forme più aggressive di criminalità organizzata, mentre gli istituti di favore introdotti non impediscono, in caso di successive condotte negative da parte dei beneficiari, di attivare efficaci meccanismi reattivi, impedendo ogni successivo accesso a soluzioni di tipo premiale.

  • Le modifiche introdotte incidono prevalentemente sulla procedura finalizzata a dare concreta attuazione alla norma contenuta nell’art.16 della legge Bossi-Fini. L’anticipazione delle procedure di identificazione è funzionale anche ad evitare il frequente transito dal carcere ai CIE. Peraltro su questa linea già il Ministero dell’Interno aveva concordato con il Ministero della Giustizia un’azione amministrativa congiunta (che si sta già realizzando positivamente a Milano e Brescia) esattamente corrispondente a quello che si intende prevedere per legge.

L’ampliamento delle possibilità di utilizzo del c.d. braccialetto elettronico nel luogo di dimora e per la detenzione domiciliare rappresenta, infine, una sicura garanzia in ordine al mantenimento di adeguati standard di controllo istituzionale sui detenuti.

Redazione Giurisprudenza Penale

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