ARTICOLIDelitti contro la personaDIRITTO PENALEParte speciale

Delega di funzioni e nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione – Cass. Pen. 50605/2013

Cassazione Penale, Sez. IV, 16 dicembre 2013 (ud. 5 aprile 2013), n. 50605
Presidente Bianchi, Relatore Savino

Depositata il 16 dicembre scorso la pronuncia numero 50605 della quarta sezione penale in tema di infortuni sul lavoro e delega di funzioni.

L’imputato, datore di lavoro, era stato condannato per omicidio colposo per aver cagionato la morte di un proprio dipendente per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia ed in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: nello specifico, il giudice aveva ritenuto sussistente la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati ascritti per la posizione di garanzia dallo stesso rivestita quale datore di lavoro e, quindi, titolare dell’obbligo giuridico di impedire l’evento verificatosi. Dalle risultanze processuali era emerso che il lavoratore era rimasto vittima di un infortunio mentre provvedeva con un collega a caricare alcuni infissi in PVC, completi di vetro, su di una pedana per il successivo trasporto, all’interno della società cooperativa presso la quale prestava la sua attività lavorativa.
L’imputato all’epoca dei fatti rivestiva la qualifica di presidente e legale rappresentante della società e, con un atto privo di data, aveva delegato ad un socio la qualifica di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Inoltre nel corso dell’istruttoria è stato appurato che la procedura utilizzata per il carico degli infissi si era rivelata pericolosa e scorretta, agli operatori non era stata fornita un’adeguata formazione in relazione alla movimentazione dei carichi ed ai rischi inerenti nonchè in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, non era stato predisposto un ambiente sicuro ed i dipendenti non erano provvisti di protezioni individuali atte ad evitare eventuali infortuni o, comunque, a limitarne i danni.
Ricorreva per Cassazione l’imputato censurando, tra i motivi, anche la riconosciuta inidoneità della delega effettuata e dei poteri e delle facoltà in materia di sicurezza sul luogo di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 626 del 1994 osservando come la Corte di appello non abbia attribuito adeguata importanza al fatto che il socio della ditta fosse munito di tutti i requisiti normativi e fattuali non solo per essere delegato ma anche per essere considerato ab origine diretto dirigente e datore di lavoro nonchè soggetto preposto ad assicurare la sicurezza sul luogo di lavoro.

La Suprema Corte ha ritenuto il motivo non fondato.
I giudici, dopo aver osservato come nella delega il socio delegato venisse indicato quale “dipendente della Cooperativa”, pone l’attenzione sul fatto che questa risultava, comunque, priva di data, con conseguente impossibilità di collocarla con certezza in un momento antecedente al sinistro.
Inoltre – si osserva – la delega è finalizzata alla nomina del RSPP e non alla delega della posizione datoriale e non contiene alcuna attribuzione di poteri finanziari nè di alcun altro potere proprio del datore di lavoro tali da consentire al delegato di far fronte, in via diretta, alle esigenze in materia di prevenzione degli infortuni.
E’ noto – si legge in motivazione – che, in materia di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro non può andare esente da responsabilità, sostenendo esservi stata una delega di funzioni a tal fine utile, per il solo fatto che abbia provveduto a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione: la presenza di un RSPP è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 8 per l’osservanza di quanto previsto dal successivo art. 9, ma tale figura non coincide con quella, peraltro facoltativa, del dirigente delegato all’osservanza delle norme antinfortunistiche ed alla sicurezza dei lavoratori (ex pluris Cass. Sez. 4, n. 47363/2005).
Ancora, la Corte ribadisce come il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non possa incidere in via diretta sulla struttura aziendale ma abbia solo una funzione di ausilio finalizzata a supportare – e mai a sostituire – il datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti.
In conclusione, nonostante si proceda, come nel caso di specie, alla nomina di un RSPP il datore di lavoro conserva l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento relativo alle misure di prevenzione e protezione. Il delegato per la sicurezza è invece destinatario di poteri e responsabilità originariamente ed istituzionalmente gravanti sul datore di lavoro e, perciò, deve essere formalmente individuato ed investito del suo ruolo con modalità rigorose, non ricorrenti nel caso in esame (Cass., Sez. 4, n. 37861/2009).

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Redazione Giurisprudenza Penale

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