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Dichiarata illegittima la legge Fini Giovanardi: le motivazioni della Corte Costituzionale

corte costituzionaleCorte Costituzionale, Sentenza n. 32 del 2014
Presidente Silvestri, Relatore Cartabia

Depositate il 25 febbraio 2014 le motivazioni della sentenza con cui il 12 febbraio scorso la Corte Costituzionale aveva dichiarato la illegittimità della legge Fini Giovanardi a proposito della equiparazione tra droghe leggere e pesanti.

La questione di legittimità era stata sollevata dalla Corte di  Cassazione per violazione dell’articolo 77 della Costituzione, in quanto nel 2006 nella legge di conversione del decreto furono inseriti molti emendamenti che, secondo la Corte, erano in realtà estranei all’oggetto e alla finalità del testo di partenza.

Questo era il comunicato ufficiale reso noto tramite il sito internet della Corte Costituzionale al termine dell’udienza del 12 febbraio scorso:

Trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti
La Corte costituzionale, nella odierna Camera di consiglio, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – per violazione dell’art. 77, secondo comma, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti-legge – degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 49, così rimuovendo le modifiche apportate con le norme dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti).

Oggi si conoscono anche le motivazioni della sentenza.

Si torna, pertanto, alla precedente distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere. Pur mancando dati ufficiali, si stima che la decisione della Consulta avrà effetto su circa 10 mila detenuti (su un totale di circa 24 mila detenuti per reati legati agli stupefacenti).

Redazione Giurisprudenza Penale

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