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Multiculturalismo e non futilità del movente religioso – Cass. Pen. 51059/2013

Cassazione Penale, Sez. I, 18 dicembre 2013 (ud. 4 dicembre 2013), n. 51059
Presidente Zampetti, Relatore Caiazzo, P. G. Mazzotta

La massima

Non possono reputarsi futili i motivi che derivano dalla radicata concezione religiosa di appartenenza, pur se distanti da quelli della moderna società occidentale, in quanto, pur sussistendo una sproporzione tra il movente e l’evento cagionato, non può dirsi né lieve né banale la spinta che ha portato il soggetto ad agire. 

Il commento

La Cassazione, con la sentenza che qui si annota, ha riconosciuto l’assenza dei futili motivi nel gesto dell’uomo – di radicata fede islamica – che, sentendosi disonorato dai comportamenti della propria figlia, violativi dei precetti del Corano, aveva tentato di ucciderla.

Il presente commento, dunque, analizza il concetto di futile motivo, nonché i metodi di valutazione e di accertamento seguiti dalla giurisprudenza e dalla dottrina più recenti; dopo una ricostruzione generale del rapporto tra diritto penale e multiculturalismo, si conclude confrontando il verdetto dei Giudici di Legittimità coi principi ottenuti dall’analisi, per valutarne la coerenza.