ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEIndagini e processo

Truffe sul luogo di lavoro: sì all’utilizzabilità riprese video, anche se non autorizzate dal giudice

Cass. Pen., Sez. VI, 12 luglio 2013 (ud. 4 giugno 2013), n. 30177
Presidente A. Agrò, Relatore P. Di Stefano

Depositata il 12 luglio 2013 la sentenza numero 30177 della sesta sezione penale riguardante l’utilizzabilità di riprese video effettuate nell’atrio di un ufficio postale nonostante la mancanza di autorizzazione.
La vicenda riguarda diversi episodi di truffa aggravata e peculato commessi dai dipendenti una azienda: in seguito alla denuncia di un dipendente di una filiale circa ritardi di personale di quel medesimo ufficio nel recarsi al lavoro, la polizia disponeva un servizio di controllo mediante osservazione diretta e installazione di un impianto video che riprendeva l’atrio dell’impresa; tali registrazioni consentivano di notare i soggetti intenti ad effettuare più registrazioni di presenza, facendo passare più volte il badge nel lettore.
La Suprema Corte ha ritenuto infondati i ricorsi proposti dagli imputati.
In particolare, è utile soffermarsi sull’eccezione difensiva – poi respinta dalla Corte – basata sulla disciplina di cui all’articolo 4 dello Statuto del Lavoratori (secondo il quale è vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori) e all’art. 114 del Dlgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali che, in tema di controlli a distanza, richiama esplicitamente proprio quanto previsto dall’art. 4 statuto lavoratori)
In realtà, con riferimento a tale norma – osservano i giudici di legittimità  – deve evidenziarsi che “si tratta di disposizione mirata e limitata al divieto di controllo della attività lavorativa in quanto tale ovvero al divieto di controllo della corretta esecuzione della ordinaria prestazione del lavoratore subordinato; ma tale stessa disposizione non impedisce, invece, i controlli destinati alla difesa dell’impresa rispetto a specifiche condotte illecite del lavoratore o, comunque, a tutela del patrimonio aziendale (la giurisprudenza civile in materia è del tutto pacifica, tra le numerose pronunzie si veda Sez. L, Sentenza n. 2722 del 23/02/2012, Rv. 621115).
Perciò si afferma comunemente nella giurisprudenza penale di questa Corte la piena utilizzabilità ai fini della prova di reati anche delle videoregistrazioni effettuate direttamente dal datore di lavoro, destinatario del citato divieto, laddove agisca non per il controllo della prestazione lavorativa ma per specifici casi dl tutela dell’azienda rispetto a specifici illeciti.
Perciò, che dalla citata disposizione dello Statuto dei Lavoratori discenda un divieto probatorio che riguardi la polizia giudiziaria, è affermazione totalmente erronea sia perché il divieto, coerentemente con la sua funzione, è testualmente riferito al datore di lavoro e sia perché il divieto riguarda solo il controllo dell’esecuzione dell’ordinaria attività lavorativa.
Il principio di diritto che si ricava dalla pronuncia è, pertanto, il seguente: sono utilizzabili le videoriprese effettuate dalla polizia giudiziaria, in assenza di preventiva autorizzazione del giudice, nell’area riservata all’ingresso dei dipendenti di un ufficio postale, ove si trovi l’orologio marcatempo delle presenze giornaliere.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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