La Cassazione sul riparto di competenza fra magistrato di sorveglianza e tribunale civile nell’istanza ex art. 35 ter ord. penit. proposta in corso di affidamento in prova al servizio sociale
in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 2 – ISSN 2499-846X
Cassazione Penale, sez. I, 12 ottobre 2017 (ud. 18 maggio 2017), n. 47052
Presidente Di Tomassi, Relatore Bonito
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi dell’art. 35 ter ord. penit. ma sotto un profilo diverso da quello, oggetto di numerose pronunce, afferente le modalità di calcolo del minimum di spazio vitale al di sotto del quale può scattare la violazione dell’art. 3 della Cedu.
La questione di diritto verte, ora, sulla competenza a decidere sul rimedio riparatorio allorché l’istanza sia formulata dal condannato durante l’espiazione della pena in affidamento in prova ai servizi sociali: se «debba essere presentata al Magistrato di sorveglianza ovvero al tribunale civile, e se, pertanto, sia o meno esclusivamente fruibile, nella fattispecie, il rimedio del risarcimento del danno previsto dal comma 3 della norma».
La Suprema Corte, in antitesi rispetto alla decisione del giudice territoriale e con una pronuncia che desta qualche perplessità, ha statuito che la competenza spetta al magistrato di sorveglianza anziché al giudice civile.
La questione non è meramente formale atteso che solo il magistrato di sorveglianza, e non il giudice civile, può riconoscere la riparazione in forma specifica con uno sconto di pena, anziché il risarcimento soltanto monetario.
Come citare il contributo in una bibliografia:
A. Ferrari, La Cassazione sul riparto di competenza fra magistrato di sorveglianza e tribunale civile nell’istanza ex art. 35 ter ord. penit. proposta in corso di affidamento in prova al servizio sociale, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 2